Tribunale di Vicenza - Legge Sabatini e regime dei privilegi.

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Data di riferimento: 
09/02/2012

Tribunale Vicenza, 09 febbraio 2012 - - Est. Limitone.

Fallimento - Riparto - Privilegio speciale su macchine (legge Sabatini) - Collocazione anteriore ai privilegi generali - Esclusione.

La legge Sabatini non crea alcun particolare tipo di privilegio, infatti opera un semplice richiamo all'art. 2762 c.c., per cui non è comparabile con il caso del privilegio industriale previsto dall'art. 3 D.L.C.P.S. n. 1075/47; di conseguenza, il relativo credito privilegiato non può avvalersi del disposto di cui all'art. 2777, u.c., c.c., per il quale i privilegi speciali mobiliari cedono solo ai crediti per spese di giustizia e a quelli ex art. 2751bis, c.c.. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)-

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: