Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Opposizione di creditore ammesso parzialmente - omologa

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Data di riferimento: 
16/01/2009

Poiché l'ammissione parziale, ai soli fini della votazione, non pregiudica in alcun modo le ragioni del creditore ex art. 176, primo comma l. fall. ( in quanto in tutti i casi il creditore deve far valere ogni sua pretesa in sede di cognizione ordinaria) nel caso in cui tale aspetto non abbia avuto alcuna influenza sulla formazione della maggioranza, il concordato va omologato.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]