Tribunale di Terni – Prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore

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Data di riferimento: 
17/01/2014

 

Tribunale di Terni, 17 gennaio 2014 – Pres. Lanzellotto, Est. Vella.

 

Concordato preventivo – Art. 161, comma 7, L.F. – Crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore – Prededucibilità – Termine assegnato dal tribunale – Tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti giuridici – Omesso deposito della proposta completa di concordato nel termine – Irrilevanza.

 

L’art. 161, comma 7, L.F. non deve intendersi nel senso che la prededucibilità dei crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sia condizionata all’effettivo deposito della proposta completa di concordato preventivo entro il termine assegnato dal tribunale, poiché, così facendo, una condotta omissiva del debitore verrebbe a incidere negativamente (e retroattivamente) non già sul debitore medesimo, bensì sui terzi che incolpevolmente avevano fatto affidamento sulla prededucibilità riconosciuta dalla legge ai loro crediti, con conseguente pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici e depotenziamento della fiducia nel modulo pre-concordatario, sui cui il legislatore delle riforme ha invece fatto leva per il rilancio delle soluzioni concordate della crisi d’impresa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: