Tribunale di Udine - sent. n. 809/08 - Conto corrente bancario: interessi ultralegali

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Data di riferimento: 
10/05/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 809/2008 dd. 10.05.2008

G.I. dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò

Nel calcolo del tasso effettivo globale ("tasso soglia" stabilito dalla legge antiusura, L. 108/1996), oltre il quale il tasso di interesse applicato dalla banca deve intendersi usurario, non rientra la commissione di massimo scoperto. La CMS è determinata in funzione delle sole modalità di utilizzo del credito e non costituisce interesse in senso proprio. Essa, tuttavia, è rilevante ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del rapporto: ove l'eccedente importo della Commissione applicata superi il margine di interesse disponibile, gli interessi, le commissioni e gli oneri, considerati nella loro totalità, sopravanzano il limite di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 108/1996 e sono, dunque, usurari ai sensi dell'art. 644 c.p.

La determinazione di interessi ultralegali ha natura costituiva del rapporto obbligatorio e va convenuta in forma scritta ad substantiam; l'eventuale riconoscimento ex post da parte del debitore è privo di rilevanza giuridica. In assenza di forma scritta la clausola è nulla e la misura convenzionale è automaticamente sostituita da quella legale. L'approvazione tacita degli estratti conto non preclude la possibilità di una successiva contestazione del debito nel solo caso in cui questo sia fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o su una situazione illecita.

In mancanza di una norma imperativa che richieda, all'epoca dell'instaurazione del rapporto, la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di commissioni di massimo scoperto è inapplicabile il principio dell'inefficacia della ratifica ex post.

Qualora sia stato espressamente convenuto nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente, è ammissibile lo ius variandi a favore della banca, con comunicazione delle successive variazioni apportate ai tassi, in senso sfavorevole al cliente, mediante gli estratti conto, i rendiconti annuali e le lettere di trasparenza (art. 18 T.U.).

Ritenuta illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, in quanto uso negoziale non legittimante una deroga al divieto di anatocismo, è applicabile il criterio della capitalizzazione annuale (uso normativo), già vigente per i conti creditori. L'applicazione della stessa periodicità per il conteggio di interessi attivi e passivi risponde al principio di reciprocità e costituisce applicazione pratica del criterio causale di corrispettività delle obbligazioni contrattuali onerose. Il criterio della capitalizzazione annuale è da applicarsi altresì alle CMS, con rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

(Titolo e massime dott.ssa Laura Trovò - avv. Cristian Tosoratti)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]