Tribunale di Avellino – Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologa; controllo del Tribunale in assenza di opposizione - relazione dell’attestatore - pagamento dei creditori estranei anche con i proventi derivanti dalla continuazione dell’attività

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/11/2014

Tribunale di Avellino, 12 novembre 2014 – Pres. A.G Marena, Rel. F.P. Feo

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Piano di ristrutturazione – Art. 182 bis L.F. – Logicità, attuabilità e fattibilità del piano – Assenza di opposizioni – Controllo del Tribunale – Relazione dell’attestatore – Coerenza e persuasività della relazione.

Accordi di ristrutturazione – Piano di ristrutturazione – Art. 182 bis L.F. – Relazione dell’attestatore – Logicità – Veridicità dei dati contabili e finanziari – Attuabilità degli accordi – Integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano di ristrutturazione.

Accordi di ristrutturazione – Piano di ristrutturazione – Pagamento dei creditori non aderenti al piano di ristrutturazione – Continuazione della gestione ordinaria dell’impresa – Falcidia dei crediti degli aderenti agli accordi di ristrutturazione – Dilazione di pagamento – Transazione fiscale – Accordo transattivo – Rimodulazione condizioni del credito.

In assenza di opposizioni, il controllo di attuabilità e fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti riservato al Tribunale deve essere effettuato sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dall’attestatore in ordine alla attuabilità/fattibilità di quel piano, senza che ciò escluda ogni approfondimento del Tribunale su tale ultimo profilo, sulla base degli elementi di valutazione che, pur in assenza di opposizione, siano desumibili dal contenuto del ricorso, della relazione e degli atti in generale. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

La relazione dell’attestatore ha il carattere della logicità in forza del riscontro della veridicità dei dati contabili e finanziari della società proponente e dell’attuabilità degli accordi raggiunti, con particolare riferimento all’idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano stesso, come previsto dall’art. 182 bis L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Il pagamento dei creditori non aderenti al piano di ristrutturazione può essere realizzato in forza della continuazione della gestione ordinaria dell’impresa e, soprattutto, con la liberazione delle risorse assicurate dalla falcidia dei crediti vantati dai creditori che hanno prestato la propria adesione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché in forza della dilazione nei pagamenti accordata dai creditori. Un incremento dei flussi finanziari a disposizione della società, in una prospettiva di soddisfazione dei creditori non aderenti al piano di ristrutturazione dei debiti, deriva altresì dagli accordi di transazione sottoscritti con taluni di tali creditori e dalle trattative avanzate di perfezionamento di accordi con altri creditori non aderenti, il cui credito è stato tuttavia prudenzialmente preso in considerazione per intero. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Avellino 12 novembre 2014.pdf249.73 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]