Tribunale di Rovigo – Termine concesso dal giudice, nella varie ipotesi, in caso di ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F., per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione.Le possibili iniziative del tribunale.

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Data di riferimento: 
17/11/2015

Tribunale di Rovigo 17 novembre 2015 – Pres. D'Amico – Est. Martinelli.

Concordato preventivo – Lo stato di crisi e l’insolvenza – Requisiti necessari e differenze.

Concordato con riserva – Presentazione della proposta, del piano e della documentazione – Pendenza  della proposta di fallimento – Termini massimi.

Concordato con riserva – Offerta d’acquisto – Soggetto già individuato – Procedura competitiva disposta dal tribunale ai sensi dell’art. 163 bis L.F.

Concordato con riserva – Atti urgenti di straordinaria amministrazione – Autorizzazione necessaria – Tratti essenziali della proposta – Possibile attivazione di un idoneo procedimento volto ad accertarli.

Il nuovo testo dell’art. 160 L.F., pur omettendo un esplicito richiamo alla nozione di insolvenza, deve essere necessariamente letto, anche al fine di salvaguardare la tendenziale unità del sistema, in correlazione col disposto dell’art. 1 L.F. che individua, attraverso una serie di indici precisi e documentalmente riscontrabili, quali imprese siano fallibili e, quindi, possano del pari avvalersi degli strumenti concordatari. Lo stato di crisi, cui fa riferimento l’art.160 L.F., si distingue dallo stato d’insolvenza in quanto costituisce una situazione prodromica a quest’ultima, che si verifica quando l’imprenditore, pur potendo adempiere i debiti già scaduti, prevede che non sarà in grado di onorare quelli di prossima scadenza. Entrambi gli stati consentono l’ammissione dell’imprenditore alla procedura concordataria, anche se l’uno rappresenti un minus rispetto all’altro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Mentre, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, il termine fissato dal giudice per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, può essere in generale compreso tra i sessanta e i centoventi giorni (prorogabili in presenza di giustificati motivi di non oltre sessanta giorni), nell’ipotesi particolare che già penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine massimo potrà essere di soli sessanta  giorni (eventualmente prorogabili di non oltre altri sessanta). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove nel ricorso ex art. 161, sesto comma, si dia atto di un’offerta da parte di un soggetto già individuato di acquisto dell’azienda del debitore, è possibile da parte del tribunale (come nel caso specifico si è ritenuto necessario fare) disporre da subito una procedura competitiva ai sensi dell’art. 163 bis, introdotto dal D.L. 83/2015. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che ai sensi del settimo comma dell’art.161 L.F. il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione qualora ottenga l’autorizzazione del tribunale, il Giudice può, al fine di evitare il compimento di iniziative in contrasto con la proposta, attivare un idoneo procedimento per fare emergere, se del caso mediante la nomina di un suo ausiliario ex art. 68 c.p.c,., i tratti essenziali della formulanda proposta, non essendo il debitore tenuto a precisarla, al momento della proposizione della domanda, neppure in via sommaria. (pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)   

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO_17112015_I.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]