Tribunale di Taranto – Nullità, per mancanza di causa, della cessione di credito e diritto del curatore della fallita società cedente di ripetere le somme pagate sia dalla cessionaria, sia dalla debitrice ceduta.

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Data di riferimento: 
10/04/2015

 

Tribunale di Taranto 10 aprile 2015 – Est. Casarano.

 

Fallimento – Cessione di credito – Mancanza di causa – Nullità – Causa illecita - Remissione degli atti alla Procura della Repubblica.

 

Fallimento – Cessione di credito – Mancanza di causa – Nullità – Curatore della società cedente  poi fallita – Diritto alla ripetizione delle somme pagate – Soggetti tenuti alla rifusione – Art. 1189 c.c. - Società cessionaria e  debitrice non liberata.

 

Stante che la cessione di crediti, di per sé, non ha una causa che la caratterizza (c.d. negozio neutro), si deve considerare nullo per mancanza di causa il contratto che la sottintende, laddove si possano escludere sia la sua onerosità, che la sua gratuità (nello specifico, accogliendo i puntuali rilievi svolti della curatela della cedente che sosteneva trattarsi di atto posto in essere allo scopo di non far transitare le somme a credito nelle casse della società già in liquidazione e successivamente fallita, assicurandole alla cessionaria, società di comodo impossidente della quale era amministratore unico lo stesso liquidatore della cedente, il tribunale, non avendo ravvisato alcuna possibile ragione giustificatrice, se non illecita, dell’intercorsa cessione del credito, ne ha  dichiarato la nullità, disponendo anche la rimessione degli atti alla Procura per gli approfondimenti del caso, ipotizzando in particolare una possibile ipotesi di bancarotta). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La riscontrata nullità, per mancanza di causa, di un contratto di cessione di credito comporta l’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società debitrice nei confronti della cessionaria e,  pertanto, il diritto del curatore del fallimento della cedente, che aveva agito anche in revocatoria ex artt. 64 e 66 L.F., di eccepire la nullità e di ripetere, essendo il fallimento subentrato nella posizione della creditrice,  le somme pagate sia nei confronti della cessionaria che della debitrice ceduta, non liberata per non aver dimostrato, ex art. 1189 c.c.,  di essere stata in buona fede nel momento in cui aveva effettuato quei pagamenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12463.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: