Corte di Cassazione – Bancarotta preferenziale: discordanza giurisprudenziale circa la legittimazione attiva del curatore fallimentare all’azione di risarcimento dei danni. Necessaria rimessione della questione alle SS.UU.

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Data di riferimento: 
26/07/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2016 n. 15501 - Pres. Chiarini, Rel. Scrima.

 

Fallimento – Bancarotta preferenziale – Azione di risarcimento dei danni – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza o meno - Giurisprudenza di merito – Sede penale e sede civile - Pareri discordanti – Rimessione della questione di massima alle S.U..

 

La Corte, dovendo decidere della sussistenza o meno della legittimazione attiva del curatore fallimentare all’azione di risarcimento dei danni per il delitto di bancarotta preferenziale, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, e ciò in quanto ha ritenuto che la questione sottoposta al suo esame rivestisse la massima importanza a motivo delle contrastanti decisioni assunte al riguardo dalla giurisprudenza di merito, che, in sede penale,  ha sempre ammesso tale possibilità in ragione del fatto che l’art. 240 L.F. non opera alcuna distinzione tra i reati previsti dal titolo VI, mentre, in sede civile, ha prevalentemente privilegiato l’orientamento contrario, riconoscendo ai soli creditori effettivamente lesi la legittimazione a far valer in giudizio il danno da bancarotta preferenziale  sulla base della considerazione che il pagamento dei debiti sociali, pur se preferenziale e quindi eseguito in violazione della par condicio creditorum, non costituisce atto idoneo a diminuire il valore del patrimonio sociale, trattandosi di operazione neutra che determina la contemporanea elisione di una posta dell’attivo e di una del passivo di pari entità e che, in definitiva, tale pagamento determina, in termini quantitativi, il medesimo risultato di riduzione della massa passiva che consegue ad un pagamento operato nel rispetto delle clausole di prelazione, onde può, al massimo, dar luogo ad una contesa tra posizioni individuali, ma non anche ad un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160727123344.PDF

 

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