Corte di Cassazione – Bancarotta fraudolenta documentale per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili: elementi oggettivi e soggettivi.

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Data di riferimento: 
26/10/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 26 ottobre 2016 n. 44988 - Pres. Palla, Rel. De Marzo.

 

Bancarotta documentale fraudolenta (art. 216 l.f.) – Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili –  Differenza con la più lieve ipotesi di bancarotta semplice (art. 217 l.f.) -  Patrimonio e movimento degli affari  - Organi fallimentari - Impossibile o difficoltosa  ricostruzione – Elemento caratterizzante..

 

Bancarotta documentale fraudolenta – Tenuta irregolare dei libri o delle scritture contabili  - Volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – Elemento soggettivo - Dolo generico - Dolo specifico – Esclusione.

 

Bancarotta documentale fraudolenta – Imputazione - Concessione delle attenuanti generiche - Assenza di indici positivi -  Valutazione di merito – Incensurabilità in sede di legittimità.

 

Ricorre l’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta, e non quella più lieve di bancarotta semplice, ogniqualvolta l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’imprenditore fallito  renda impossibile, o notevolmente difficoltosa, la ricostruzione, da parte degli organi fallimentari, del patrimonio e del movimento degli affari; l’elemento soggettivo consiste, di conseguenza, nella coscienza e volontà degli effetti connessi alla irregolare tenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La bancarotta fraudolenta documentale, laddove sia contestata all’amministratore di una società fallita la tenuta dei libri o delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari non richiede, quanto all’elemento psicologico, l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di trarre altrimenti profitto dalla irregolare tenuta delle scritture contabili (dolo specifico), ma solo la finalità di sottrarre tramite l’irregolare tenuta  il suo operato ad una verifica postuma (dolo generico). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non è censurabile sotto il profilo della legittimità, in quanto immune da vizi logici, la valutazione della Corte territoriale per aver denegato all’imputato la concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., stante l’assenza di indici positivi da valutare a suo favore (a parte l’incensuratezza, di per sé non decisiva), a fronte viceversa della gravità della di lui condotta, caratterizzata dal totale dispregio delle ragioni dei creditori (nello specifico l’imputato si era allontanato dall’Italia senza minimamente preoccuparsi della sorte della società e della possibilità di assicurare una seppur minima soddisfazione delle ragioni creditorie). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161027153955.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: