Tribunale di Milano – Domanda di concordato preventivo accompagnata da una determina incompleta e da una attestazione resa da un professionista già autore di una precedente relazione.

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Data di riferimento: 
22/07/2015

 

Tribunale di Milano 22 luglio 2015 - Pres., Est. Mammone.

 

Domanda di concordato preventivo – Deliberazione degli amministratori di una società – Iscrizione nel registro delle imprese – Incompletezza della determina – Creditori opponenti - Deduzione di invalidità – Necessaria esclusione.

 

Domanda di concordato preventivo – Situazione patrimoniale – Redazione in collaborazione coll’attestatore – Professionista già verificatore di una precedente domanda  - Scopo di recepirne i contenuti – Ammissibilità – Presupposti necessari.

 

Domanda di concordato preventivo – Attestazione  - Professionista -  Precedente incarico –   Rispetto del presupposto di terzietà – Compatibilità del nuovo incarico.

 

In caso di domanda di concordato preventivo proposta da una società, si deve escludere che i creditori siano legittimati a dolersi della pretesa incompletezza della determina ex art. 152 L.F., come richiamato dall’art. 161 quarto comma L.F., in quanto la funzione della stessa e della sua iscrizione nel registro delle imprese è quella di costituire uno strumento di protezione dei soci che, allorché non abbiano inteso riservare all’organo assembleare la decisione sull’accesso alla procedura, devono poter  comunque controllare l’operato degli amministratori e che si devono, pertanto, considerare gli unici soggetti che possano rilevare che  nella delibera non risultano indicate in modo comprensibile le condizioni  della proposta e del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non può ritenersi venuto meno il requisito di terzietà dell’attestatore, di cui all’art. 161, terzo comma, L.F, per avere lo stesso collaborato con la società proponente nella redazione di una attendibile situazione patrimoniale, in modo tale da recepire i contenuti delle verifiche svolte, dallo stesso professionista prima e dal commissario giudiziale poi, nel corso di un precedente procedimento concordatario non omologato, laddove non risultino la sua partecipazione anche alla tenuta ed all’elaborazione della contabilità sottostante o una sua diversa forma di collaborazione alla redazione del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non costituisce ragione di incompatibilità il fatto di avere l’attestatore  rilasciato altra relazione relativamente ad una precedente proposta concordataria dello stesso debitore. E’ evidente infatti che la ratio dell’art. 161 risiede nell’esigenza di assicurare l’assoluta imparzialità delle valutazioni del professionista e che tale imparzialità non può ritenersi compromessa da un precedente incarico avente anch’esso per presupposto l’indipendenza e la terzietà rispetto al debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13338.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: