Corte di Cassazione (598/17) – Istanza di concordato “in bianco”: possibilità che il ricorso sia firmato dal solo difensore, purché munito di procura alle liti regolarmente sottoscritta dal debitore.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 598 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

Concordato c.d. prenotativo – Ricorso a firma del solo difensore – Ammissibilità – Firma della procura alla liti – Necessaria sottoscrizione da parte del debitore.

“Ai fini della presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo di cui all’art. 161, sesto comma, L.F., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione” (Principio di diritto). Pertanto, la domanda di concordato con riserva a differenza di quella c.d. “piena” ex art. 161, primo comma, L.F. non necessita della sottoscrizione del debitore, dovendosi ritenere sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal solo difensore, munito, ovviamente, di procura alle liti, questa sì necessariamente sottoscritta dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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