Tribunale di Ascoli Piceno – Requisiti di omologazione di un accordo di ristrutturazione con banche ed intermediari finanziari.

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Data di riferimento: 
25/07/2017

Tribunale di  Ascoli Piceno 25 luglio 2017 – Pres. Carlo Calvaresi, Rel. Raffaele Agostini, Giud. Annalisa Giusti.

Impresa in crisi  - Debiti anche con banche ed intermediari finanziari -  Accordo di ristrutturazione  - Istanza di omologazione – Presupposti necessari.

Il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti, proposto da un imprenditore che abbia debiti verso banche ed intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, laddove in particolare accerti: 1) che è stato raggiunto il presupposto negoziale previsto dall’art. 182 bis, primo comma, L.F., vale a dire il raggiungimento di una percentuale di accordi non inferiore al 60% dell’ammontare complessivo del ceto creditorio e che è stato superata la soglia del 75% di accordi con le banche creditrici fissato dall’art. 182 septies, secondo comma, L.F.; 2) che i creditori non aderenti facenti parte del ceto bancario, cui gli effetti verranno estesi, sono stati informati dell’avvio delle trattative e della presentazione dell’accordo, così consentendo loro di partecipare alle trattative in buona fede; 3) che il pagamento nei termini dei creditori aderenti al piano e, nei successivi 120 giorni, di quelli estranei appare sufficientemente garantito; 4) che l’idoneità dell’accordo a raggiungere gli scopi in esso previsti, ossia in particolare ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non rientranti nell’accordo o estranei, risulta confermata, nella relazione allegata all’istanza di omologazione, dal parere espresso da un esperto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17903.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: