Corte di Cassazione (669/2017) - Potere discrezionale del giudice ex art. 108 l.fall. di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12 Gennaio 2017, n. 669. Pres. Massimo Dogliotti - Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Liquidazione dell'attivo - Vendita – Aggiudicazione avvenuta – Notevole sproporzione tra prezzo offerto e quello giusto - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del giudice.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall. (anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17713.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: