Corte di Cassazione (48102/2017) – Concorso tra reati tributari ex D. L.vo 74/2000 e reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

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Data di riferimento: 
18/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 18 ottobre 2017 n. 48102 – Pres. Paolo Antonio Bruno, Rel. Eduardo De Gregorio.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Reato di pericolo – Natura giuridica - Dolo generico –  Presupposto richiesto.

Omissione di versamenti - Accumulo di debiti verso l’Inps e l’Agenzia delle Entrate -  Condotta dolosa – Idoneità a causare il fallimento - Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Configurabilità.

Delitto di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” – Delitto di “occultamento e distruzione dei documenti contabili” – Reati tributari ex D. L.vo 74/2000 – Cumulabilità con i reati di bancarotta fraudolenta.

Conformemente alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, si deve ritenere che la natura giuridica del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia quella di reato di pericolo e che per la sua integrazione sia sufficiente il dolo generico, non risultando necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’aver accumulato debiti verso l’Inps e l’Agenzia delle Entrate omettendo i versamenti di contributi previdenziali e tasse, in quanto condotta considerata dolosa ed idonea a cagionare il fallimento della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare configurabile il concorso tra il delitto di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” previsto dal D. L.vo 74/2000 e quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 n. 1 L.F., atteso che le relative norme non regolano, ex art. 15 c. p., la stessa materia e in ragione della diversità delle fattispecie incriminatrici per quanto concerne gli eventi e l’elemento psicologico; analogamente, si deve  ritenere configurabile anche il concorso del reato tributario previsto dallo stesso decreto legislativo, di “occultamento e distruzione dei documenti contabili”,  con quello di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2 L.F., stante che il primo delitto richiede che ne consegua l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre il secondo si riferisce ad un evento che, a prescindere dall’obbligo normativo alla relativa tenuta, ha ad oggetto l’intero corredo documentale, anche se circoscritto a scritture meramente facoltative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2048102.2017_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: