Corte di Appello di Catania - Inammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 67 1° co. l.fall. dell’atto pubblico con cui è stata effettuata la scissione mediante trasferimento del patrimonio a società contestualmente costituita.

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Data di riferimento: 
19/09/2017

Corte d’Appello Catania, 19 Settembre 2017. Pres. Roberto Cordio, Rel. Veronica Milone.

Azione revocatoria fallimentare di atto di scissione societaria mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a società beneficiaria contestualmente costituita - Inammissibilità

L’azione revocatoria fallimentare non è predicabile in relazione alla scissione societaria è ciò in quanto il legislatore da un canto ha inteso blindare gli effetti del perfezionamento della scissione negando l’esperimento dell’azione d’invalidità una volta che sia stato portato a compimento senza l’opposizione dei creditori il procedimento di iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese, dall’altro ha inteso comunque tutelare i creditori attribuendo loro tanto la preventiva azione di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., quanto, in ogni caso, la tutela risarcitoria di cui all’art. 2504 quater c.c., quanto, ancora, prevedendo la legittimazione dei creditori insoddisfatti ad agire in via diretta “sull’effettivo patrimonio netto” assegnato alla società beneficiaria. Detto impianto di tutela previsto dal legislatore a favore dei creditori della società scissa, sarebbe infatti assorbente rispetto alla tutela ordinaria apprestata dall’azione revocatoria essendo lo stesso concepito per operare in via esclusiva ed alternativa rispetto alla tutela generale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18333.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: