Corte di Cassazione (529/2016) - Contestazione per negligenza del conto della gestione presentato dal curatore cessato e rapporto con l’eventuale separata azione di responsabilità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/01/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2016, n. 529. Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Andrea Scaldaferri.

Rendiconto del curatore cessato - Mera contestazione di negligenza nella conduzione della procedura - Azione di responsabilità proposta in separato giudizio - Rapporto di pregiudizialità tra i due processi ex art. 295 c.p.c. – Esclusione.

Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17547.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: