Tribunale di Monza - Piano del consumatore: opponibilità triennale dall’omologa del piano del consumatore alla procedura di sovraindebitamento della cessione di crediti futuri aventi ad oggetto stipendio e t.f.r.

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Data di riferimento: 
26/07/2017

Tribunale Monza, 26 Luglio 2017. Est. Nardecchia.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Cessione di crediti futuri – Cessione del quinto dello stipendio e del t.f.r. – Opponibilità alla procedura – Termine di tre anni dall’omologa del piano.

Poiché in forza dell’art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012 il decreto di omologa “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento” , in analogia con la giurisprudenza in materia (da ultimo Cass. n° 28300/2005 e Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro) può ritenersi che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito sia tutelabile nel termine di tre anni dall’omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all’efficacia conformativa del piano stesso.[Per il Tribunale di Monza una tale limitazione temporale di opponibilità della cessione, che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, appare corretta anche considerando che la cessione di credito, come si legge testualmente anche nel contratto in atti è stipulata “A garanzia del regolare rimborso del finanziamento” e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia (Cass. 4796/2001 e Cass. 280/2001)] (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18501.pdf

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