Corte di Cassazione (49507/2017) – Mancanza fisica dei beni, presupposto imprescindibile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione od occultamento.

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Data di riferimento: 
27/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 27 ottobre 2017 n. 49507 – Pres. Grazia Lapalorcia, Rel. Umberto Luigi Scotti.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Distrazione od occultamento di beni - Riscontro di un artificio contabile volto a mascherarli  – Presupposto non sufficiente - Mancanza fisica dei beni - Condizione necessaria.

Costituisce presupposto necessario del reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, primo comma, n.1, L.F. la mancanza fisica dei beni che si asserisce essere stati dall’imputato distratti (ossia indebitamente trasmessi a terzi) o occultati (vale a dire, conservati aliunde in modo segreto e clandestino), in quanto pur essendo astrattamente possibile che un imprenditore o amministratore societario distragga beni dell’impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, il ragionamento accusatorio non può basarsi sic et simpliciter  sulla sola circostanza dell’esistenza della rettifica contabile, non potendo prescindere dal riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2049507.2017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: