Tribunale di Rimini – Opposizione allo stato passivo: ammissibilità del richiamo a documenti già prodotti. Legittimità dell’insinuazione tardiva di crediti diversi da quelli ordinariamente ammessi.

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Data di riferimento: 
06/12/2017

Tribunale di Rimini, Sez. Fall., 06 dicembre 2017 – Pres. Susanna Zavaglia, Rel. Costanza Perri, Giud. Sivia Rossi.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Documenti già prodotti in sede di verifica – Richiamo -  Mancata riproduzione – Ipotesi comportante decadenza – Esclusione -  Tribunale – Fascicolo della procedura – Acquisizione.

Fallimento – Stato passivo – INPS - Insinuazione  ordinaria e tardiva – Frazionamento del credito –Inammissibilità - Crediti diversi per petitum e causa petendi – Ammissibilità della nuova successiva  istanza.

Va condiviso il principio secondo il quale, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 99, quarto comma, L.F., è sufficiente che l’opponente indichi in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che, in difetto della produzione dei documenti indicati specificatamente in ricorso, il Tribunale deve disporre l’acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare da esso custodito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dovendosi escludere un frazionamento non consentito del credito già ordinariamente insinuato, deve ritenersi legittima la pretesa creditoria azionata dall’INPS, con domanda tardiva ex art. 101 L.F., volta ad ottenere, in forza delle note di rettifica passiva emesse, l’ammissione al passivo di sgravi ed agevolazioni illegittimamente fruiti dal datore di lavoro, poi fallito, in sede di pagamento di quanto dichiarato con modelli DM10 e delle conseguenti relative sanzioni, trattandosi di domanda avente ad oggetto crediti diversi per petitum e causa petendi da quelli viceversa già  tempestivamente inseriti al passivo, che concernono i contributi mensili dovuti relativi alle stesse mensilità cui si riferiscono le irregolari riduzioni operate e ciò nonostante l’obbligazione tributaria da cui entrambi i crediti scaturiscono, quelli inseriti tempestivamente e quelli richiesti tardivamente, risulti comune. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 dicembre 2016 n. 26639 https://www.unijuris.it/node/3180]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18694.pdf  

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: