Corte di Cassazione (4192/2018) – Asserita approvazione di una proposta di concordato preventivo senza la partecipazione al voto di tutti i creditori: invalidità da valutarsi mediante ricorso alla c.d. prova di resistenza.

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Data di riferimento: 
13/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 dicembre 2017 n. 4192 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco A. Genovese.

Concordato preventivo – Diritto di voto - Esclusione di un creditore – Opposizione –  Deliberazione assembleare - Asserita invalidità - Tribunale – Esperimento della c.d. prova di resistenza – Raggiungimento della maggioranza – Conferma – Carattere non determinante dell’esclusione – Omologazione –  Reclamo ex art. 183 L.F. –  Corte d’Appello – Necessario rigetto.

Concordato preventivo – Opposizioni – Insufficiente soddisfazione – Dissidio tra creditori – sussistenza - Tribunale - Valutazione nel merito -  Ammissibilità.

In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 LF, l'esclusione dal diritto di voto di un creditore (nella specie, perché titolare di un credito che era contestato ma che si riveli essere stato fondatamente fatto valere) non comporta di per sé stessa l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta adottata senza che il creditore abbia espresso il suo voto, essendo necessario verificare - secondo quanto affermato dall'art. 176, 2° co., LF - se, escluso un tale credito, a suo tempo, dal computo della maggioranza di voto deliberativo, residui una somma di consensi necessaria per la validità della decisione, calcolata sugli effettivi aventi diritto al voto, sicché va negato il carattere determinante del voto del creditore che si opponga all'omologazione della proposta concordataria e che, una volta respinta tale sua opposizione, proponga reclamo ex art. 183, 1° co., L.F. per la revoca dell'omologazione già deliberata dal Tribunale. (Principio di diritto)

Solo laddove uno o più creditori si oppongano all’omologazione del concordato, sostenendo che le risorse previste per il pagamento dei chirografari risultino verosimilmente insufficienti a soddisfarli nella percentuale prevista dalla proposta, il tribunale può procedere, allo scopo di risolvere l’insorto dissidio, alla valutazione nel merito della fattibilità della stessa, in quanto altrimenti non può procedere d’ufficio a tale riscontro, in quanto tale potere di regola compete solo ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2013 n.22083 https://www.unijuris.it/node/2344]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204192%20prima%20parte_0.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204192%20seconda%20parte.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: