Corte di Cassazione (5825/2018) – Concordato preventivo: dovere del giudice di controllare che la motivazione posta alla base del giudizio dell’attestatore risulti congrua ed in sintonia coi dati riscontrati.

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Data di riferimento: 
09/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.

Domanda di concordato preventivo – Fattibilità giuridica ed economica della proposta -  Verifica di competenza del giudice – Attestazione del professionista – Controllo dovuto – Informazioni fornite ai creditori - Necessità che risultino adeguate.

Stante che è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento di una procedura di concordato preventivo, spetta allo stesso di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore di cui all’art. 161, terzo comma, L.F., per verificare la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento fra i dati riscontrati ed il conseguente di lui giudizio. Detto controllo si deve ritenere che rientri in toto nell’ambito dei poteri del tribunale in quanto volto a garantire l’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro una valida valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr in questa rivista Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2013 n. 1521  https://www.unijuris.it/node/1701]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.Civ_.5825.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: