Tribunale di Bolzano – Inammissibilità della proposta di concordato liquidatorio che contenga stime inattendibili e che prospetti, in luogo della cessione dell'intero complesso aziendale, la meno conveniente vendita atomistica dei beni .

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Data di riferimento: 
18/07/2017

Tribunale di Bolzano, 18 luglio 2017 – Pres. Rel. Francesca Bortolotti, Giudici Elena Covi e Federico Paciolla.

Concordato preventivo liquidatorio – Proposta con stime non attendibili – Mancata integrazione - Tribunale -  Dichiarazione di inammissibilità  – Inidoneità a garantire i creditori – Art. 161, secondo comma, lettera e) L.F. -  "Assicurazione" necessaria.

Concordato preventivo liquidatorio –  Proposta - Vendita atomistica dei beni aziendali -  Affitto d'azienda anteriore al deposito – Azienda da considerarsi ancora vitale -  Vendita dell'intero complesso aziendale –   Preservazione dei valori – Marchio in particolare -  Soluzione da preferirsi.

In presenza di stime non attendibili, in quanto meramente ipotetiche, circa il valore dei beni costituenti l'attivo, che non siano state adeguatamente integrate nonostante l'invito rivolto al proponente dal tribunale di farne oggetto di una concreta rigorosa valutazione, deve essere dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo liquidatorio, in quanto, per tale ragione,  la stessa deve considerarsi non idonea ad "assicurare", come richiesto dal novellato art. 161, secondo comma, lettera e) L.F., l'utilità che il debitore deve  garantire o, almeno,  fondatamente prospettare a ciascun creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'esistenza di un contratto d'affitto d'azienda. che sia stato stipulato dalla società debitrice prima della presentazione di una proposta di concordato preventivo prevedente la vendita atomistica dei beni che attualmente la compongono, costiuisce motivo valido per dimostrare che quell'azienda ha ancora una ragione d'essere e che, pertanto il proponente avrebbe dovuto optare per la vendita dell'intero complesso aziendale, così da preservarne i valori, in particolare quello relativo al marchio, non preso in considerazione quale possibile oggetto di liquidazione, che rimarrebbe ingiustificatamente in capo all'affitante, in violazione del principio dell'art. 2740 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bolzano18.07.2017_1.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: