Tribunale di Udine – Sovraindebitamento e divieto di falcidia dell’IVA: questione di legittimità costituzionale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/05/2018

Tribunale di Udine, 14 maggio 2018, dott. Lorenzo Massarelli

Sovraindebitamento – Procedure negoziate – Falcidia IVA – Inammissibilità – Questione di legittimità costituzionale.

Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma I, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”. [Il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché decida sulla legittimità del predetto art. 7 che prevede che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. I parametri di costituzionalità richiamati dall’ordinanza sono l’art. 3 e l’art. 97 Cost.: il primo, per la ragione che l’art. 7 predetto, impendendo la falcidia dell’IVA, tratterebbe in modo disuguale soggetti che si trovano in condizioni analoghe, così violando il principio di uguaglianza, posto che prevede un trattamento deteriore per i soggetti ammessi alle procedure concorsuali negoziate previste dalla l. n. 3 del 2012, rispetto agli altri imprenditori, ai quali la legge fallimentare (art. 182 ter) consente sempre di proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale anche dell’IVA; l’art. 97 Cost., secondo cui la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento, in quanto l’art. 7 della l. n. 3 del 2012, che rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell’IVA, priverebbe la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente e in concreto (al di là delle attestazione e del primo vaglio giudiziale) se la proposta è in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o superiore al ricavato ottenibile dall’alternativa liquidatoria] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Nota Redazionale

[Il Tribunale, motivando la necessità di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ha dato conto anche di due orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, l’uno (quello riconducibile, ex pl., alla pronuncia del Tribunale di Torino dd. 7.8.2017, in https://www.unijuris.it/node/3783) che sostiene la necessità di disapplicare la norma interna che si riveli contraria al diritto europeo dotato di effetti diretti (quale sarebbe l’art. 7 della l. n. 3 del 2012 rispetto alla regola europea della falcidiabilità dell’IVA nel caso di procedure concorsuali, alle condizioni previste dalla sentenza Degano Trasporti, in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/2826); l’altro orientamento (quello riconducibile alla sentenza del Tribunale di Pistoia dd. 26.04.2017 https://www.unijuris.it/node/3437) che propone invece un’interpretazione conforme dell’art. 7 citato ai principi del diritto europeo, nel senso che l’art. 7 farebbe implicitamente salva l’ipotesi che la proposta preveda un trattamento migliore rispetto a quello consentito dall’alternativa liquidatoria. Nel provvedimento del 14.5.2018 il Tribunale di Udine prende le distanze da questi orientamenti, rilevando che – per quanto attiene il primo – la normativa europea sull’IVA non può ritenersi di applicazione diretta, presupposto del potere di disapplicazione della norma interna, né vi sarebbe una contrarietà ai “principi generali del diritto comunitario”, presupposto per la disapplicazione della norma interna anche in assenza di efficacia diretta della disciplina europea; quanto al secondo orientamento, rileva il Tribunale di Udine che l’interpretazione conforme suggerita si scontra con il tenore letterale della norma (il cui incipit recita “in ogni caso”) che non parrebbe ammettere eccezioni (neppure implicite), e con l’esegesi sistematica, considerato che la Suprema Corte di Cassazione (sent. S.U. n. 26988/2016 https://www.unijuris.it/node/3103) ha espressamente affermato che il principio che consente la falcidia dei crediti privilegiati nelle procedure concorsuali può essere oggetto di deroga da parte del legislatore proprio come è avvenuto, per l’IVA e altre specifiche categorie di crediti privilegiati, nella disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Udine 14 maggio 2018.pdf6.29 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: