Tribunale di Torino - Sovraindebitamento, principi in tema di verifica dei crediti, di prescrizione dei debiti tributari, di nozione di consumatore e di falcidia dell’IVA.

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Data di riferimento: 
07/08/2017

Tribunale di Torino, 07 Agosto 2017. Est. Cecilia Marino.

Sovraindebitamento – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Art. 176 l.fall. in tema di concordato preventivo – Procedimento applicabile.

Sovraindebitamento – Debiti tributari – Dichiarazione di prescrizione – Inammissibilità.

Sovraindebitamento – Nozione di consumatore – Fidejussione a favore di società in cui il proponente era coinvolto di persona – Esclusione.

Sovraindebitamento - Falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 - Principio sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14- Applicabilità.

Poiché manca sia nel procedimento per piano del consumatore che in quello di accordo ex l. 3/12 un “sistema normativo “ quale quello presente nel concordato preventivo che contempli un momento di verifica e di contraddittorio relativo alle posizioni dei creditori occorre realizzare un contraddittorio con modalità analoghe a quelle previste per la procedura di concordato preventivo per cui, in caso di contestazione di un credito da parte del debitore, il giudice deve effettuare nel procedimento una valutazione sommaria in modo analogo a quello previsto dall’art. 176 l.f. in materia di concordato. Ciò significa che potrà escludere un credito solo quando appaia altamente probabile la sua infondatezza sulla base di una valutazione necessariamente sommaria; diversamente nel caso specifico dell’accordo il credito dovrà essere ammesso provvisoriamente al voto e la somma che spetterebbe al titolare del credito dovrà essere oggetto di accantonamento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Il giudice del sovraindebitamento non può dichiarare la prescrizione di un debito tributario perché manca di giurisdizione. [Vedasi in tema di fallimento Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 14648 del 13-06-2017]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

La Cassazione [con sentenza n. 1869 del 2016] afferma che, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore. Per la Cassazione la fideiussione eventualmente prestata dal proponente il piano, e in generale l’obbligazione a favore di terzi, non deve andare a favore di un’attività in cui comunque questi era coinvolto. Vi è coinvolgimento se il proponente era ad es. al momento dell’assunzione dell’obbligazione socio della società a cui favore essa era prestata. In questo caso vi è riflesso diretto nell’attività professionale o d’impresa “propria”, nel senso che si favorisce con il rilascio della garanzia lo svolgimento della stessa e di conseguenza va esclusa la qualità di “consumatore” ai fini del sovraindebitamento (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Con riferimento alla questione se la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14 che prevede a determinate condizioni la possibilità di falcidia dell’iva nel concordato possa avere effetto anche relativamente al sovraindebitamento va precisato che l’ipotesi dell’imprenditore o di colui che ha comunque contratto debiti Iva pur rientrando nella qualifica di consumatore è del tutto identica a quello dell’imprenditore in concordato preventivo trattato dalla sentenza della Corte di Giustizia, cambiando solo il tipo di procedimento utilizzato per fare fronte all’incapacità del soggetto di fare fronte alle proprie obbligazioni per cui anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l’uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18576.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: