Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale.

Corte di Cassazione (19264/2026) -Liquidazione giudiziale: non va ammesso al passivo il credito di una banca basato su un contratto di finanziamento nullo perché erogato ad un’impresa in violazione di norme penali imperative.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2026, n. 19264 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione giudiziale - Stato passivo - Finanziamento con garanzia pubblica – Erogazione concessa in costanza di violazione di norme penali imperative – Nullità del contratto - Insinuazione al passivo del credito che ne è derivato da parte della banca erogatrice – Istanza per tale motivo da considersi non accoglibile.

Data di riferimento: 
11/06/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Modena – La liquidazione giudiziale costituisce procedura alternativa alla liquidazione controllata onde chi è assoggettabile alla prima non può esserlo anche alla seconda, o viceversa.

Tribunale di Modena, Sez.III civ. – Procedure concorsuali, 23 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Ester Russo, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Marco Molaro.

Alternatività tra liquidazione giudiziale e controllata – Apertura dell’una o dell’altra da parte del tribunale – Necessario riferimento ai presupposi che ricorrano nel caso specifico.

Data di riferimento: 
23/04/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Brindisi – Il provvedimento che, in sede di impugnazione, revoca quello che ha omologato una proposta di concordato preventivo ha effetti immediati onde risulta possibile l’apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Brindisi, Settore procedure concorsuali, 14 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Memmo, Rel. Antonio Ivan Natali, Giud. Francesco Giliberti.

Concordato preventivo – Omologazione - Impugnazione - Provvedimento di revoca - Immediata efficacia - Indici che la confermano.

Data di riferimento: 
14/04/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (8532/2026) – Liquidazione giudiziale e reclamo: condanna solidale del legale rappresentante della società in LG soccombente al pagamento delle spese legali solo se in mala fede.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 aprile 2026, n. 8532 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione giudiziale - Impugnazione - Spese legali dovute dall’opponente soccombente - Condanna in solido del legale rappresentante dello stesso - Art. 51, comma 15, C.C.I. - Applicabilità solo in presenza di mala fede - Principio generale ex art. 94 c.p.c. - Inapplicabilità – Ragione sottostante. 

Data di riferimento: 
06/04/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Lucca – Apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un appaltatore e sorte del contratto pendente se concluso intuitu personae.

Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 14 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giulia Simoni.

Liquidazione giudiziale aperta nei confronti di un appaltatore – Contratto in corso concluso intuitu personae – Possibile prosecuzione su iniziativa del curatore – Presupposti necessari.

Data di riferimento: 
14/03/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte d’Appello di Torino - Liquidazione giudiziale e procedimenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza di una start-up innovativa: considerazioni in tema di competenza e di possibile apertura di quelle procedure.

Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 24 febbraio 2026 – Pres. Rel. Gabriella Ratti, Cons. Eleonora Montserrat Pappalettere e Bruno Conca.

Start-up innovative – Accesso alle procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza – Competenza – Rapporto tra Codice della Crisi e Legge fallimentare.

Start-up innovative – Assoggettabilità a Liquidazione giudiziale – Presupposti.

Data di riferimento: 
24/02/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Milano - Liquidazione giudiziale: la violazione delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento dell’attività bancaria non determinano nullità di un finanziamento riconosciuto al soggetto poi fallito.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. - Crisi d’Impresa, 20 gennaio 2026 – Pres. Caterina Macchi, Rel. Lorenzo Lentini, Giud. Rosa Grippo.

Liquidazione giudiziale – Credito di una banca già erogatrice di un finanziamento – Insinuazione al passivo – Avvenuta violazione da parte di quella della normativa in materia di merito creditizio – Nullità del contratto posto alla base del riconoscimento di quel finanziamento – Esclusione – Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
20/01/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (482/2026) – Presupposti per l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili: accertamento in particolare della reale attività svolta dal fallito.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2026, n. 482 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento di impresa individuale – Indicazione solo implicita dell’attività commerciale svolta - Estensione del fallimento nei confronti della società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte – Pronuncia comunque possibile – Fondamento.

Data di riferimento: 
09/01/2026
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (31638/2025) - Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di legittimazione del P.M. a formulare istanza di apertura e di possibile considerazione del finanziamento soci come debito della società. Spese processuali.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2025, n. 31638 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Liquidazione giudiziale – Legittimazione del P.M. a richiederne l’aperura – Condizione sufficiente.

Liquidazione giudiziale – Finanziamenti dei soci – Riscontro dello stato di insolvenza - Possibilità che ne sia riconosciuta a tal fine la natura di debiti della società – Fondamento.

Data di riferimento: 
04/12/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

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