Tribunale di Mantova – Liquidazione giudiziale: il P.M. che svolga le sue funzioni presso un determinato Tribunale può richiedere l'apertura della procedura anche avanti ad un diverso tribunale.

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Data di riferimento: 
18/04/2024

Tribunale di Mantova, 18 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro Bernardi, Giud. Francesca Arrigoni.

Liquidazione giudiziale – Apertura della procedura - P.M. che svolga funzioni avanti a un tribunale diverso da quello di presentazione del ricorso – Legittimazione.

Il P.M., laddove abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, si deve ritenere legittimato a proporre il ricorso ex art. 38 C.C.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale a prescindere dalla circostanza che il Tribunale competente per la dichiarazione sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31168/CrisiImpresa?Istanza-di-liquidazione-giudiziale-presentata-dal-PM-di-altro-tribunale

[nello stesso senso, nella vigenza della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2022, n. 31999 https://www.unijuris.it/node/6541 e Cassazione civile, Sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400 https://www.unijuris.it/node/3706].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza