Tribunale di Milano – Sovraindebitamento: la determinazione del compenso spettante al Liquidatore che abbia già svolto le funzioni di OCC in sede di ricorso per l’apertura della liquidazione del patrimonio.

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Data di riferimento: 
29/02/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 29 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Luca Giani.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Nomina a liquidatore del gestore della crisi già designato dall'OCC in fase di accesso alla procedura – Compenso spettante - Applicazione del dettato normativo previsto dal D.M- 202/2014 – Unitarietà - Suddivisione  sulla base di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni svolte nelle due posizioni.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Nomina a liquidatore del gestore della crisi - Unicità del compenso – Possibilità di un'autonoma quantificazione a seconda del ruolo svolto – Esclusione – Fondamento.

Sovraindebitamento - Deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione - Accordo concluso dall'OCC con il debitore per la determinazione del compenso - Obbligo che  il contenuto venga reso noto ai creditori – Conseguente cristallizzazione di detto ammontare – Esclusione - Quantificazione da ritenersi solo provvisoria - Liquidazione definitiva ad opera del giudice – Rapporto con quanto stabilito in precedenza – Conferma o  possibile esclusione dell'eccedenza,

Nel caso in cui, in sede di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012, capo II sezione seconda, la persona del gestore della crisi già designato dall'OCC per la fase prodromica all’accesso della procedura venga nominato anche Liquidatore si verifica una situazione del tutto assimilabile alla successione, in sede di piano del consumatore e di accordo con i creditori, ex art . 17, secondo comma, del D.M. 202/2014 tra organismo di composizione della crisi e gestore dell'eventuale liquidazione, ed a quella, ex art 18, secondo comma, nell'ambito della liquidazione del patrimonio, di “più liquidatori”; ciò comporta, per espressa disposizione normativa, l’applicazione dell'art 17, comma 1 dettato per il caso di successione, nel corso delle  procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, nello stesso incarico di “più organismi” e, pertanto, il riconoscimento di un “compenso unico” improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto nelle due posizioni, e calcolato in conformità ai parametri contemplati dall'art. 16 di detto decreto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo accertato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La “tesi” della unicità del compenso, oltre a trovare conferma nei dati normativi del decreto ministeriale come sopra analizzati, rappresenta il riflesso dell’attività sostanzialmente unitaria svolta dall’O.C.C. nella fase pre e post-accesso alla procedura liquidatoria, assumendo l’attività dell’O.C.C. in veste di Liquidatore natura squisitamente complementare rispetto a quanto dallo stesso compiuto prima dell’accesso alla fase della procedura più prettamente giurisdizionale. Assumere pertanto che il liquidatore debba essere remunerato per ciascuna delle due fasi con un compenso autonomo calcolato sui medesimi valori dell’attivo e del passivo (art. 16, D.M. 202/2014) per la fase ante e post accesso alla procedura di liquidazione, significherebbe pervenire ad una duplicazione dei compensi. Tale possibile duplicazione acquista ulteriore e specifica rilevanza in quanto determinerebbe, in violazione del generale principio di ragionevolezza, una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi dell’O.C.C. nominato liquidatore nella liquidazione del patrimonio e i compensi del liquidatore nominato per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato (art. 17, comma 2) e per il caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione (art.18, comma 2). (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

L’adempimento previsto nel decreto ministeriale all'art. 10, comma 4, D.M. 202/2014 secondo cui l’organismo è obbligato, contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione, a portare a conoscenza dei creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso spettante all'OCC non può automaticamente tradursi nella “cristallizzazione” dello stesso. Se è vero infatti che l’organismo è tenuto a tale adempimento, la inclusione nello stato passivo di tale determinazione non può che considerarsi “provvisoria” e “condizionata” alla liquidazione del compenso unico da parte del giudice, costituendo solo questo il momento di insorgenza effettiva del credito in prededuzione. Né è giuridicamente sostenibile la immodificabilità del compenso per effetto del consolidamento dello stato passivo perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.C.C.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente “conflitto di interessi”. Invero il carattere unitario del compenso dell’O.C.C. nominato Liquidatore non incontra alcun ostacolo nella ipotesi in cui il compenso pattuito con il debitore sia conforme ai parametri individuati dal legislatore in quanto, in tal caso, esso viene naturalmente assorbito e conglobato nel compenso liquidato dall’autorità giudiziaria che ai parametri  previsti dal D.M-202/2014 è tenuta ad attenersi per il richiamo contenuto nell’art. 18 all’art. 16 di quello stesso decreto.  Diverso il caso in cui il compenso pattuito risulti invece “esorbitante” rispetto a quei parametri in quanto, in tale eventualità, si deve ritenere sussistano ragioni per disapplicare l’art. 14 comma 1 del decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce rilievo all’accordo, con conseguente inopponibilità alla procedura della determinazione pattizia del compenso per la parte eccedente i parametri di legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-29-febbraio-2024-pres-de-simone-est-agnese

[con riferimento allaprima massima, in tema di determinazione del compenso spettante all'OCC in sede di liquidazione del patrimonio e di unitarietà sello stesso laddove detto organismo venga nominato anche liquidatore, cfr. in questa rivista: Tribunale di Palermo, 10 maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/7083].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: