Tribunale di Palermo – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della L.3/2012: modalità di determinazione del compenso spettante all'OCC che ha assistito il debitore nella fase di accesso a quella procedura.

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Data di riferimento: 
10/05/2023

Tribunale di Palermo , Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 10 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giovanni D'Antoni, Rel. Alessia Giampietro, Giud. Gabriella Giammona.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Accesso alla procedura – OCC che ha assistito il debitore– Modalità di quantificazione del compenso.

Dal momento che il D.M. n. 202/2014 con riferimento alla procedura di liquidazioni dei beni ex art. 14 ter L.3/2012 non disciplina le modalità di determinazione del compenso spettante all'OCC che ha assistito il soggetto sovraindebitato nella fase di accesso a quella procedura, ma solo quelle del compenso spettante al liquidatore, in quanto con riferimento al compenso spettante all'OCC prevede una disciplina solo con riferimento all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, deve ritenersi, sulla scorta di una interpretazione analogica delle disposizioni previste da quel decreto, che il compenso spettante all'OCC e al liquidatore debba considerarsi unico anche laddove spettante a due diversi soggetti ed essere suddiviso tra le due posizioni secondo un principio di proporzionalità e calcolato in conformità ai parametri contemplati dall'art.16 di detto decreto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo accertato; ciò in particolare, appunto, alla luce del disposto degli artt. 17 e 18 che fissano, per l'ipotesi che più organismi si siano succeduti nella gestione della procedura di sovraindebitamento, un principio generale di suddivisione improntato a un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro svolto da ciascuno di essi (cfr. art.15, primo comma: “per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione”) [nello specifico, il Tribunale ha respinto il reclamo proposto dall'OCC che sosteneva che, in assenza, a differenza di quanto previsto in sede di piano del consumatore e di accordo di composizione della crisi, di una disciplina specifica, l'accordo sui compensi intervenuto tra lo stesso e il debitore ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio (pattuizione che si era bensì conformata ai parametri di cui agli artt. 14 e 16 del D.M. 202/2014 ma con riferimento all'attivo e al passivo come stimati nella relazione dello stesso organismo) doveva considerarsi l'unica fonte insindacabile e non modificabile cui fare ricorso per stabilire l'ammontare del credito professionale dell'OCC; ad avviso del Tribunale, infatti, tale accordo, da portarsi obbligatoriamente da parte dell'organismo ex art. 10, comma 4, a conoscenza dei creditori, non poteva considerarsi di natura esclusivamente privatistico privo di effetti sulla procedura, ma doveva viceversa ritenersi non avulso dal contesto procedimentale nel quale trovava la sua stessa ragione d'essere, dovendosi contemperare l'interesse del debitore al risanamento della situazione di crisi con quello dei creditori a conseguire un grado di soddisfazione il più possibile adeguato, e doveva pertanto la libera esplicitazione della volontà dei contraenti essere assoggettata per la quantificazione di quel compenso, data la sua natura prededucibile e in quanto tale in grado di incidere sull'attivo spettante ai creditori concorsuali, ai parametri e ai limiti legali e di sistema previsti dall'art. 16 del D.M. 02/2014 in ragione però dell'attivo realizzato e del passivo accertato in sede di liquidazione e non dell'attivo e del passivo inizialmente stimati]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-10-maggio-2023-pres-d-antoni-est-giampietro

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