Tribunale di Bolzano - Proposta di concordato che preveda la cessione dell'azienda ad un acquirente già individuato: problematiche relative allo svolgimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis L.F.

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Data di riferimento: 
09/05/2018

Tribunale di Bolzano, Uff. Fall.,  09 maggio 2018 – Pres. Rel. Francesca Bortolotti, Giud. Massimiliano Segarizzi e Cristina Longhi.

Proposta di concordato preventivo - Continuità indiretta  - Offerta d'acquisto d'azienda già pervenuta - Procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. - Svolgimento imprescindibile – Urgenza – Autorizzazione del tribunale -  Stima di un operatore esperto – Presupposto non necessario.

Proposta di concordato preventivo - Continuità aziendale indiretta  - Offerta d'acquisto già pervenuta – Offerte concorrenti – Apposizione di condizioni di tipo privatistico – Inammissibilità.

Procedura concordataria - Bene interessato a vendita coattiva – Diritto di prelazione vantato da un terzo – Compatibilità – Coincidenza tra bene oggetto della prelazione e bene oggetto di trasferimento – Condizione necessaria.

Laddove un debitore presenti una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta ed il relativo piano di adempimento con cui dia atto di aver già ricevuto un'offerta irrevocabile d'acquisto del ramo core della di lui azienda, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 163 bis L.F., da parte del tribunale di aprire sulla stessa, ancor prima dell'ammissione, una procedura competitiva nel rispetto del principio imprescindibile della pubblicità, si deve ritenere che, a prescindere dall'autorizzazione  che è richiesta ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F. nel caso la procedura competitiva debba [come nello specifico] urgentemente concludersi,  non risulti necessario, nel silenzio della norma che disciplina quella procedura, che il tribunale proceda  a far effettuare e a raccogliere, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 107 e 182 L.F. per la liquidazione dei beni nell'ambito delle procedure liquidatorie, la stima di un operatore esperto, in quanto sarà proprio il mercato a determinare il giusto prezzo volto ad assicurare la massima recovery ai creditori concordatari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'offerta d'acquisto dell' azienda  o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni da parte di un soggetto già individuato su cui è basata la proposta concordataria  ex art 163 bis L.F. non può contenere alcuna condizione di tipo privatistico, ma può tuttavia contenere delle condiciones juris, previste da normative speciali, come tali obbligatorie [nello specifico, la proposta, nell'ambito della prospettata cessione dell'azienda, risultava, per quanto concerneva  il trasferimento parziale dei dipendenti, ammissibilmente condizionata alla conclusione,  nel rispetto della disposizione di cui all'art. 105, terzo comma, L.F., di un accordo sindacale  ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche se, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attività svolta dagli organi fallimentari, in quanto mirata alla salvaguardia di finalità pubblicistiche, non può soffrire impedimenti disposti da una regola interna al rapporto privatistico, si deve rienere che il diritto di prelazione vantato da un terzo su un bene oggetto di liquidazione coattiva, e quindi, in particolare, anche su un bene interessato a vendita competitiva nell’ambito della procedura concordataria, risulti compatibile con quelle procedure,  laddove il bene oggetto del diritto di prelazione coincida pienamente con il bene oggetto di trasferimento  [nello specifico, il tribunale ha, conformemente a tale sua opinione, pertanto, ravvisato l'incompatibilità  del diritto di prelazione con la vendita fallimentare, per essere la prelazione  risultava limitatata ad alcuni beni facenti parte dell'azienda ineressata all'offerta d'acquisto; ciò in quanto ha ritenuto che il suo eventuale esercizio, laddove fosse stato ammesso,  avrebbe comportato lo stravolgimento della proposta concordataria che non avrebbe più potuto essere considerata espressione della volontà del soggetto offerente,  ed in quanto lo scorporo di una parte dei beni dal complesso oggetto di offerta, e quindi di vendita, avrebbe travolto il principio espresso dall’art. 105, primo comma, L.F., secondo cui va sempre preferita, rispetto alla vendita atomistica dei beni, quella dell’azienda, di un suo ramo, o dei rapporti giuridici in blocco, quando ciò garantisca il miglior soddisfacimento dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bolzano%2009.05.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: