Corte d'Appello di Venezia – Accordi di ristrutturazione non ancora formalizzati: presupposti di accoglibilità dell'istanza al tribunale di disporre il divieto di proposizione di azioni cautelari o esecutive.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/03/2017

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 08 marzo 2017 – Pres. Mario Bazzo, Cons. Rel. Rita Rigoni, Cons. Fabio Laurenzi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Formalizzazione ancora non avvenuta – Creditori anteriori – Azioni cautelari o esecutive – Proposizione -  Istanza del debitore - Pronuncia del divieto di proposizione – Tribunale – Accoglimento -  Presupposti formali e sostanziali.

Il provvedimento mediante il quale il tribunale, nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 182 bis, settimo comma, L.F. accoglie o respinge la richiesta dell'imprenditore di disporre, ancor prima della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, deve, una volta verificata formalmente la completezza della documentazione deposita dall'istante  in ossequio a quanto prescritto dal sesto comma, basarsi anche su una verifica sostanziale in merito al presunto sussistere dei presupposti per pervenire a tale accordo, vale a dire che sia presumibile  che si possa raggiungere la maggioranza del sessanta per cento dei crediti e che si possano pagare regolarmente i creditori estranei [nello specifico, la Corte, in mancanza dei presupposti necessari, ha pertanto respinto il reclamo avverso la decisione del tribunale di non assegnare il termine per  il deposito dell'accordo di ristrutturazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Corte%20App.VE%20862.2017_0.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: