Tribunale di Rovigo – Proposta di concordato con continuità aziendale modificata da indiretta a diretta: valutazioni del tribunale. Ricostituzione del patrimonio sociale inammissibilmente intaccato dal proponente.

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Data di riferimento: 
27/07/2018

Tribunale di Rovigo, 27 luglio 2018 – Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giud. Luisa Bettio e Pierangela Congiu.

Proposta di concordato -  Continuità aziendale diretta -  Liquidazione dei beni non funzionali – Mancata previsione – Ammissibilità -  Percentuale di soddisfazione dei creditori – Raggiungimento totale – Presupposto necessario.

Piano concordatario -  Modifica sostanziale – Tribunale – Verifica della miglior convenienza - Confronto col piano precedente – Esclusione – Raffronto con l'alternativa liquidazione falllimentare – Riscontro necessario.

Proposta di concordato – Principio della cristallizzazione delle passività – Proponente – Mancato rispetto – Pagamento di un creditore – Tribunale - Apertura del procedimento di cui all'art. 173 L.F. - Non necessario ricorso – Patrimonio sociale - Ricostruzione ante omologa – Condizione necessaria.

Si deve ritenere che la proposta di concordato con continuità diretta possa non prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, purché tale scelta non sia d'ostacolo al raggiungimento della percentuale di soddisfazione dei creditori,  come indicata dall'imprenditore nella proposta [nel caso di specie, il proponente, che intendeva utilizzare il surplus per rifinanziare la sua attività o prevenire altre possibili situazioni di crisi, doveva, però, a detta del tribunale, impegnarsi ad addivenire alla cessione di quei beni, in ottemperanza al disposto del'art. 2740 c.c., qualora non fosse stato più in grado di  tenere fede totalmente all'impegno assunto col concordato nei confronti dei suoi creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove il proponente, anteriormente all'omologa,  modifichi sostanzialmente il contenuto del piano concordatario [nello specifico da continuità indiretta, con cessione degli assets aziendali nelle forme di cui all'art. 182 L.F., a continuità diretta ex art. 186 bis L.F., mediante modifica della compagine sociale] il tribunale, per decidere della sua ammissione, non deve procedere ad un confronto, in termini di miglior soddisfazione  per i creditori, tra le due ipotesi successivamente prospettate, di cui la prima da considerarsi non più attuale, ma solo verificare la convenienza dell'ultima proposta rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare; ciò in quanto la scelta del piano resta di esclusivo dominio del proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)effetti

Qualora il proponente abbia, in violazione della principio della cristallizzazione delle passività  esistenti prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, proceduto, successivamente all'ammissione, ad effettuare un pagamento nei confronti di un suo creditore, deve, affinchè non risulti necessario addivenire nei suoi confronti all'apertura del procedimento di cui all'art. 173 L.F., procedere immediatamente, e comunque prima dell'omologa, alla ricostituzione del patrimonio sociale, quale esistente antecedente al vulnus creato; ciò anche per scongiurare una sua possibile imputazione per bancarotta preferenziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20466

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: