Tribunale di Prato – Concordato preventivo con continuità: presupposti che ne determinano la risoluzione e non condivisibilità delle eccezioni della debitrice volte ad escludere la gravità del di lei inadempimento.

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Data di riferimento: 
12/11/2018

Tribunale di Prato , Uff. Fall. e proc. concorsuali, 12 novembre 2018 – Pres. Francesco Gratteri, Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Raffaella Brogi.

Concordato con continuità – Omologazione -  Mancato adempimento – Creditore chirografario -  Totale insoddisfazione – Azione di risoluzione – Proposizione in prossimità del termine di decadenza - Eccezioni della resistente – Non condivisibilità – Ragioni.

Concordato con continuità – Omologazione –  Liquidazione dei beni non funzionali – Risorse ricavate -  Mancata destinazione ai creditori – Grave inadempimento -  Miglior soddisfazione rispetto all'attività liquidatoria – Necessità - Mancato rispetto – Azione di risoluzione - Presupposto dell'accoglimento.

Laddove un creditore chirografario totalmente insoddisfatto abbia, in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza da parte del debitore, la cui  proposta di concordato con continuità risulti essere stata approvata ed omologata, richiesto, in prossimità della scadenza  del termine  previsto dall'art. 186, terzo comma, L.F.,  la risoluzione di quel concordato, non risultano condivisibili, per i  motivi che per ciascuna di seguito si precisano, le tesi della società resistente, volte ad ottenere che quell'azione  non trovi accoglimento,  che risultino basate: a) sul fatto che, anche una volta scaduto il termine di decadenza per l'azione di risoluzione, i creditori sarebbero comunque tutalati dalla possibilità di agire per il fallimento, ciò in quanto i due strumenti non sono affatto equivalenti, essendo notevolmente diversi i loro effetti; b) sulla considerazione che la prosecuzione dell'attività aziendale potrebbe generare, seppure in tempi più ampi di quelli inizialmente preventivati, ma non esorbitanti, future utilità, ciò in quanto, laddove anche i beni non necessari alla continuazione risultino essere già stati liquidati, quel risultato si configura come del tutto incerto e dato che, scaduto il termine di decadenza, la risoluzione del concordato non potrebbe più essere richiesta; c) sull'assenza di utilità per il  ricorrente derivabile dalla risoluzione e sul fatto che la stessa  produrrebbe pregiudizi agli altri creditori e danni a tutto il tessuto sociale a motivo della perdita degli introiti che potrebbero derivare dalla prosecuzione dell'attività di impresa, ciò in quanto trattasi di questioni che esulano dall'accertamento che il tribunale deve svolgere, che le norme limitano alla verifica della qualità di creditore nel ricorrente e alla ricorrenza di un inadempimento di non scarsa rilevanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve ritenersi inadempimento di non scarsa importanza, al fine dell'accoglimento di un'azione di risoluzione, l'avere la società in concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis L.F. rimesso con scarso successo nel ciclo produttivo le risorse cosidette "non strategiche" che, in base al piano, avrebbero dovuto essere integralmente destinate al pagamento dei creditori concorsuali, in quanto, in tal caso, la continuità aziendale risulta aver determinato agli stessi un grave pregiudizio, a dispetto della miglior soddisfazione che, secondo quanto previsto da detto articolo, secondo comma, lettera b), l'acceso a quella procedura avrebbe dovuto loro assicurare rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21085.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: