Tribunale di Udine - Accordi di ristrutturazione e deposito dell'istanza di fallimento.
La presentazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. non esime il Tribunale dal decidere sull'istanza di fallimento, non essendovi alcuna norma ( o principio ricavabile dal sistema complessivo della legge fallimentare), che preveda la sospensione della procedura per la dichiarazione di fallimento, in attesa della deliberazione del Tribunale in sede di omologazione dell'accordo e di eventuale opposizione dei creditori nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese, né tantomeno la prevalenza della procedura di omologazione dell'accordo rispetto alla dichiarazione di fallimento. Tra la procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di fallimento vi è reciproca indifferenza, nel senso che nella pendenza del procedimento di omologazione i creditori che non partecipano all'accordo sono indubbiamente legittimati a presentare istanza di fallimento del debitore proponente ( come legittimato appare essere sempre d'ufficio il Pubblico Ministero, ove risulti manifesta l'insolvenza dell'impresa debitrice), mentre nella pendenza della procedura per la dichiarazione di fallimento il resistente può depositare nella cancelleria del tribunale l'accordo di ristrutturazione dei debiti, al fine di ottenerne l'omologazione; in tale ipotesi tuttavia il Tribunale deve verificare se l'accordo proposto sia o meno idoneo ad eliminare l'insolvenza, vale a dire deve verificare se l'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata dei creditori, nel liberare risorse consenta il regolare soddisfacimento dei creditori estranei, e quindi il loro integrale pagamento nei normali termini stabiliti dalle parti contraenti.
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