Tribunale di Monza – Presupposto del diritto del gestore del Fondo di garanzia per le PMI a rivalersi sull'impresa beneficiaria, in concordato preventivo, per recuperare quanto pagato alla banca finanziatrice che abbia escusso quella garanzia.

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Data di riferimento: 
18/06/2018

Tribunale di Monza, Sez. III civ., 18 giugno 2018 – Giudice Giovanni Battista Nardecchia.

Finanziamento garantito dal Fondo per le PMI – Istituto beneficiario – Inadempimento - Ammissione a concordato preventivo – Banca finanziatrice – Escussione della garanzia – Garante del Fondo – Ristoro della metà del finanziamento – Diritto di rivalsa nei confronti della beneficiaria – Soddisfazione totale della creditrice principale – Presupposto necessario.

In tema di finanziamento erogato da una banca con intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il gestore del Fondo, che, stante l'inadempimento dell'impresa beneficiaria, abbia provveduto, per conto del Ministero dello sviluppo economico, al ristoro della banca finanziatrice,  può, qualora il suo pagamento abbia avuto luogo nel corso della proceduta di concordato preventivo cui la stessa beneficiaria sia stata precedentemente ammessa, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, e 62 L.F., come richiamati dall' art. 169 L.F., surrogarsi all'originaria creditrice solo se l'abbia  integralmente e non solo parzialmente soddisfatta, in modo da estingure la pretesa che questa abbia insinuato o possa insinuare al passivo della debitrice inadempiente [nello specifico, il gestore di detto Fondo, ossia la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., aveva, nel corso della procedura di concordato preventivo cui la beneficiaria inadempiente era stata ammessa, liquidato la banca finanziatrice, come da clausola di garanzia, solo per la metà del finanziamento precedentemente erogato, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto che il credito di rivalsa della stessa M.C.C.,si sarebbe potuto considerare esigibile solo successivamente all'avvenuta soddisfazione della creditrice principale, ossia della banca finanziatrice, nella percentuale fissata dal decreto di omologa del concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21318.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: