Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione dei debiti: modalità di sottoscrizione. Necessità della pubblicazione nel registro dell'imprese del loro contenuto e dei fatti e delle decisioni che ne condizionino l'efficacia.

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Data di riferimento: 
13/02/2019

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., fallim. e delle esec. forzate, 13 febbraio 2019 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Goivanna Golinelli e Giovanni Panzeri.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Società appartenenti allo stesso gruppo – Contestuale proposizioni di piani disgiunti e di distinte istanze di omologazione – Creditori comuni – Unicità dell'accordo - Ammissibilità – Funzionalità - Ristrutturazione coordinata tra le società.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Natura stragiudiziale e privatistica – Sottoscrizioni in originale dei creditori aderenti -  Necessità dell'autentica – Esclusione – Iscrizione nel registro delle imprese – Irrilevanza.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Efficacia sottoposta a condizioni – Ammissibilità – Avverarsi o meno dell'elemento condizionante – Necessaria pubblicità nel registro delle imprese.

Deve ritenersi ammissibile che società appartenenti allo stesso gruppo, che abbiano proposto contestualmente separati ricorsi per l'omologazione di  accordi ex art. 182 bis L.F.  stipulati con i rispettivi creditori, sottoscrivano con alcuni di questi [nello specifico i creditori finanziari] un'unico accordo in quanto tale modalità può risultare funzionale ad una ristrutturazione coordinata  tra le società dell'indebitamento e, pertanto, non contraria alle finalità di quel tipo di procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)        

Stante che la forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata si mostra obbligatoria solo per gli atti per i quali tale modalità sia legalmente prevista ad substantiam, atti nel cui novero non figurano gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere, anche per valorizzare la natura stragiudiziale e privatistica di quegli accordi, che non risulti affatto indispensabile l’autentica delle sottoscrizioni  delle singole adesioni e che risulti sufficiente che le stesse risultino apposte in originale. A nulla rileva che sia prevista l’iscrizione degli accordi nel registro delle imprese, in quanto, l’art. 11 della L. 581/1995, che prescrive che gli atti relativi all’attività d’impresa da iscriversi in quel registro siano depositati o  in originale con sottoscrizione autenticata o in copia autentica, fa riferimento alle sole iscrizioni su domanda e non anche, come nel caso dei concordati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, alle iscrizioni imposte dalla legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Dal momento che il sistema processuale non esclude l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali la cui efficacia sia sottoposta a condizione, si deve ritenere che la circostanza che determinati  accordi con i creditori siano sospensivamente condizionati non risulta, purché ciò non comporti la necessità di uno strumento di verificazione di tipo contenzioso, essere ostativa della loro omologazione; in una tale ipotesi anche  l’avverarsi o il non avverarsi dell’incerto e inequivoco elemento condizionante dovrà, come è già avvenuto con riferimento alla disciplina degli accordi e al provvedimento di omologazione che ne stabilisce l’efficacia, essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione nel registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21404.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: