Corte di Cassazione (15988/2019) – Ex amministratore di una società fallita e responsabilità per reato di bancarotta documentale impropria.

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Data di riferimento: 
11/04/2019

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 11 aprile 2019, n. 15988 – Pres. Grazia Miccoli, Cons. Rel. Luca Pistorelli.

Fallimento – Reato di bancarotta documentale impropria – Ex-Amministratore – Presupposti per la condanna.

In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità. Quello di bancarotta documentale impropria rimane comunque reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. [Nello specifico, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte territoriale, con rinvio per un nuove esame ad una diversa sezione della Corte d'Appello, per non aver chiarito e dimostrato, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, se effettivamente la contabilità della fallita fosse stata consegnata al nuovo amministratore e se l’imputato avesse comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero avesse concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della contabilità o in qualche modo istigato tale occultamento. In particolare la motivazione doveva ritenersi carente in quanto non emergeva se la Corte avesse  ritenuto l'imputato amministratore di fatto della stessa fallita per il periodo successivo alla dismissione della carica, circostanza dirimente ai fini della sua responsabilità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/FeS_Cass.%20pen..pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: