Tribunale di Alessandria – Concordato in bianco: necessità che la relazione del professionista attestatore circa la veridicità dei dati aziendali come esposti nella domanda risulti idonea sin dall'inizio della procedura.

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Data di riferimento: 
23/05/2019

Tribunale di  Alessandria, Sez. Civile e fall., (proc. 1/2018  R.G.) 23 maggio 2019 (data della pronuncia) – Pres.  Caterina Santinello,  Rel. Stefano Demontis, Giud. Pierluigi Mela.

Domanda di concordato in bianco – Termine concesso dal tribunale – Presentazione di proposta, piano e documenti – Relazione del professionista – Ruolo centrale nell'informazione dei creditori -  Necessità che risulti idonea già da quel momento – Tribunale – Riscontro di lacune – Dichiarazione di inammissibilità della proposta  - Riproponibilità della stessa.

In ragione del ruolo centrale nell'informazione dei creditori che la relazione del professionista, attestante ex art. 161, terzo comma, L.F. la  veridicità dei dati aziendali esposti nella domanda di concordato preventivo e la fattibilità del relativo piano, riveste, si deve ritenere che costituisca requisito di ammissibilità della proposta il suo sussistere, già completa di tutti i suoi requisiti essenziali, sin dal momento del deposito della domanda. Significativo in tal senso è il fatto che l'art. 162, primo comma, L.F. preveda la possibilità che il tribunale, anche nella fase che precede l'ammissione, conceda al debitore un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, non contemplando invece in alcun modo la possibilità di integrazioni alla relazione del professionista attestatore laddove risulti, ad avviso del tribunale, inidonea, perchè incompleta o  non attendibile [nello specifico, con riferimento ad una domanda di concordato in bianco, il tribunale  ha ritenuto che le lacune originarie dell'attestazione che l'accompagnavano non risultassero colmabili con delle integrazioni che erano state depositate successivamente al termine concesso al proponente ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo ed ha , pertanto, dichiarato inammissibile la proposta in ragione dei difetti che la relazione presentava all'inizio del procedimento concordatario].(PierluigI Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20di%20Alessandria%2023%20maggio%202019.pdf

[cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 25 settembre 2013  https://www.unijuris.it/node/2345  e 28 marzo 2017, n. 7975 https://www.unijuris.it/node/3359; Tribunale di Crotone https://www.unijuris.it/node/2697 e Tribunale di Rovigo  https://www.unijuris.it/node/2689];

 

[con riferimento alla decisione assunta il Tribunale ha precisato trattarsi di soluzione che,  non era conseguenza di un’applicazione meramente formale delle norme interessate, ma appariva preferibile anche in termini sostanziali, perché, da un lato, consentiva di evitare che  venissero elusi i termini perentori di cui all’art. 161, sesto comma , L.F. con possibile abuso dello strumento concordatario, ma dall’altro lato, a fronte di mere lacune nella documentazione di corredo all’istanza, non produceva pregiudizio significativo al proponente posto che la domanda dichiarata inammissibile poteva essere sempre ripresentata].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: