Corte di Cassazione – La proposta di concordato preventivo, il sindacato del Giudice e il giudizio dei creditori. Termine per le integrazioni al piano.

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Data di riferimento: 
25/09/2013

 

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 21901, 25 settembre 2013, Pres. Rordorf, Rel. Cristiano.

 

Proposta di concordato preventivo – Esame – Giudizio sulla fattibilità economica – Giudizio sulla convenienza – Controllo di legalità – Separazione delle competenze tra creditori e Tribunale – Concordato con cessione di beni.

 

Ammissione al concordato – Giudizio sulla corretta formulazione della proposta – Art. 160 e 161 l. fall. – Relazione del professionista – Attestazione di veridicità e di fattibilità.

 

Udienza camerale – Osservazioni critiche – Mancata formulazione - Richiesta di un termine – Discrezionalità da parte del giudice.

 

In sede di esame della proposta di concordato preventivo, sia nella fase di ammissione che in quella di omologazione, mentre compete esclusivamente ai creditori sia il giudizio prognostico in ordine alla fattibilità economica del piano (ovvero in ordine alla verosimiglianza dell'esito prospettato dall'imprenditore) sia quello sulla convenienza della proposta, spetta al giudice il controllo di legalità del piano. Tale controllo, avuto riguardo, in particolare, al concordato con cessione dei beni, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura, consistente nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento (sia pur in misura minimale) dei creditori. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Nella fase di ammissione del concordato, spetta, in buona sostanza, al Tribunale controllare la corretta formulazione della proposta, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori. E, in tale ambito, come può ricavarsi dal disposto dell’art. 162, comma 2, l. fall. che impone al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della proposta qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 160, commi 1 e 2, l. fall. e art. 161 l. fall. (in essi compresi quindi anche quelli concernenti la veridicità dei dati indicati e la fattibilità del piano) è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificando che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto oggetto di esame. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

La mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta non preclude al proponente di richiedere ugualmente, nel proprio interesse, un termine per integrarla in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero pur sempre emergere in sede di decisione. L'art. 162, comma 1, nello stabilire che il giudice “può” concedere un termine per apportare integrazioni al piano, sottintende un potere discrezionale il cui mancato esercizio non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]