Tribunale di Milano - Domanda prenotativa volta all'accesso a concordato preventivo: verifiche che il tribunale esegue prima di procedere alla fissazione di un termine come da richiesta del debitore. Momento di decorrenza del termine.

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Data di riferimento: 
23/05/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 23 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Caterina Macchi, Giud. Guendalina Pascale e Luca Giani.

Domanda prenotativa volta all'accesso a concordato preventivo – Tribunale - Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione necessaria – Verifiche che esegue preliminarmente. Momento di decorrenza del termine.

Con riferimento ad una domanda prenotativa volta all'accesso a concordato preventivo, il Tribunale prima di procedere all'accoglimento delle richiesta di concessione di termine, che decorre dalla data di pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII nel registro delle imprese, verifica, oltre che di essere competente alla decisione, che dalla documentazione allegata al ricorso emerga sia la sussistenza del presupposto soggettivo di assoggettabilità del ricorrente a liquidazione giudiziale, sia di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, come a tal fine richiesti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31334/CrisiImpresa?Data-di-decorrenza-del-termine-per-il-deposito-della-proposta-e-del-piano-di-concordato-preventivo#google_vignette

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza