Tribunale di Udine – Crisi da sovraindebitamento e reclamo avverso l’omologazione del piano del consumatore ex l. 3/2012.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/05/2019

Tribunale di Udine, Sez. II Civ., 02 maggio 2019 – Pres. Francesco Venier, Rel. Andrea Zuliani, Giud. Annalisa Barzazi.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Reclamo – Presupposti necessari Analogia con il concordato preventivo – Inammissibilità.

E’ ammissibile il reclamo avverso il decreto con cui è stato omologato il piano del consumatore ex art. 12bis l. 3/2012 solo nell’ipotesi in cui il reclamante abbia visto in qualche modo disattese le sue richieste nella fase precedente oppure lamenti di non avervi potuto partecipare per un vizio procedurale, ciò in applicazione analogica del principio espresso, in tema di concordato preventivo, dall’art. 180, 3° co. l.f., secondo cui, in mancanza di opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Non osta, peraltro, al riconoscimento della eadem ratio (rispetto alla disposizione relativa al concordato preventivo) il fatto che nel caso del piano del consumatore non vi sia alcuna votazione dei creditori e non debba essere raggiunta alcuna maggioranza favorevole; infatti, il procedimento per l’omologazione del piano del consumatore prevede comunque il previo necessario coinvolgimento di tutti i creditori interessati, con la fissazione di un’apposita udienza e un termine a comparire minimo di 30 giorni. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Udine 2.5.2019.pdf699.27 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: