Tribunale di Cassino – Risultano esenti da revocatoria i pagamenti effettuati dall'imprenditore poi fallito a favore di lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione non sporadico.

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Data di riferimento: 
16/09/2019

Tribunale di Cassino, Sez. Civile, 16 settembre 2019 - Giudice Lorenzo Sandulli.

Lavoratori autonomi - Svolgimento di prestazioni occasionali ma non sporadiche - Corrispettivo loro spettante  - Pagamento eseguiti dall'imprenditore poi fallito - Non revocabilità.

Non risultano revocabili, in quanto rientranti nell' ambito dell'esenzione di cui all' art. 67, terzo comma, lettera f), L.F., non solo i pagamenti di corrispettivi effettuati, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dall'imprenditore fallito a favore di suoi dipendenti subordinati, ma anche quelli dallo stesso posti in essere a favore di lavoratori autonomi a fronte di prestazioni da questi eseguite, anche se non continuative ed  occasionali purchè non singole o sporadiche; ciò in quanto lo scopo della norma è quello di tutelare tutte le forme di lavoro. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22556.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: