Corte di Cassazione (20892/2019) – Nel concordato preventivo la revoca del voto già espresso dal creditore in adunanza soggiace agli stringenti limiti di cui all'art. 178, comma 4, l.fall.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/08/2019

Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 2019, n. 20892. Pres. Genovese. Est. Pazzi.

Concordato preventivo - Revoca del voto già espresso in adunanza – Limiti di cui all'art. 178, comma 4, l.fall. – Assoggettabilità.

In tema di concordato preventivo, nel regime vigente a seguito della modifica della novella apportata con d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015, in vigore dal 21 agosto 2015, la revoca del voto espresso dal creditore soggiace agli stringenti limiti di cui all'art. 178, comma 4, l.fall., che permette al solo creditore che non abbia espresso il proprio assenso o diniego in adunanza, di far pervenire un suffragio postumo nei venti giorni dalla chiusura del verbale di quest'ultima, così implicitamente escludendo la possibilità di modificare il voto già espresso in detta sede, e all'art. 179, comma 2 l.fall., che tale possibilità di modifica circoscrive al caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22718.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: