Tribunale di Milano – Concordato c.d. misto: criterio cui fare ricorso per decidere, al fine di stabilire quale disciplina applicarsi, della prevalenza della componente "liquidatoria" o di quella "in continuità".

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Data di riferimento: 
28/11/2019

Tribunale di  Milano,  Sez. II civ., 28 novembre 2019 - Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Guendalina Pascale e Luca Giani.

Proposta di concordato c.d. misto - Disciplina da applicarsi - Opzione per quella liquidatoria o per quella legata alla continuità - Ricorso al criterio della prevalenza - Valutazione cui fare a tal fine ricorso.

Con riferimento ad una proposta di concordato c.d. misto, al fine di stabilire se si debba applicare allo stesso la disciplina del concordato liquidatorio, che in particolare ex art. 160, ultimo comma, prevede che i creditori chirografari debbano essere soddisfatti almeno nella percentuale del 20%, o quella del concordato con continuità, a fronte del quale tale condizione non è imposta, ma è richiesta per contro la necessità di un'attestazione "rafforzata", si deve fare ricorso al criterio della prevalenza, unico criterio che consente di stabilire quale qualificazione giuridica dare e quindi, conseguentemente, quale disciplina applicare nei singoli casi a  quel genere di concordato, in quanto la teoria che vorrebbe estendere al concordato misto le riflessioni sul contratto misto e che quindi vorrebbe integrate o combinate le due discipline si scontra con il rilievo per cui le discipline di quei due tipi di concordato risultano in realtà incompatibili tra loro proprio per la diversa percentuale di soddisfacimento dei creditori prevista nelle due ipotesi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22926.pdf

[con riferimento alla teoria  della "combinazione" tra le discipline dei due  tipi di concordato e ad una delle decisioni che si sono ad essa rifatte,  cfr. in questa rivista: Tribunale di Ravenna, 28 aprile 2015 https://www.unijuris.it/node/2656]

 

[nello specifico il Tribunale, stante che con riferimento alla teoria della prevalenza, che riteneva di dover adottare, si contendevano il campo due diverse versioni di fondo, una di carattere "quantitativo" e l'altra di carattere "qualitativo e funzionale",  ha ritenuto opportuno, per trarne i dovuti spunti per decidere, applicare, pur non essendo ancora entrato in vigore, i principi di cui al nuovo CCII (D. Lgs. 14/2019), in quanto la la riforma della disciplina della crisi d’impresa aveva inteso, tra l’altro, proprio “riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento” (art. 2 lett. m, l. 155/2017). Ha, al riguardo, sottolineato che Codice della Crisi ha adottato un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi "quantitativa attenuata", che se concentra, da una parte, il proprio orizzonte sulle modalità di creazione delle risorse da destinare ai creditori (liquidazione o ricavi della continuità) dovendo sempre, per potersi parlare di concordato con continuità, "i ricavi attesi" essere superiori ai valori della liquidazione (art 84, terzo comma, primo periodo), dall'altra parte, ha ampliato l'area semantica del "ricavato prodotto dalla continuità", facendovi rientrare il magazzino (sempre primo periodo, ma ultima parte), nonché i rapporti contrattuali già in essere o già risolti nel passato, ma che proseguiranno o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro(secondo e quarto periodo).  Ha, pertanto, deciso che nell'ipotesi oggetto del suo esame, poteva valutarsi la proposta di concordato come "in continuità" proprio in ragione del fatto che la stessa prevedeva che  i ricavi attesi per i primi due anni di attuazione del piano avrebbero consentito che almeno  la metà della media  degli addetti all'impresa, in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso, conservassero il loro posto di lavoro].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: