Corte di Cassazione (9380/2020) – Concorso tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta e impossibilità di procedere con riferimento ad entrambi i reati al sequestro diretto dei medesimi beni.

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Data di riferimento: 
09/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. III penale, 09 marzo 2020, n. 9380 – Pres. Fausti Izzo, Rel. Giovanni Liberati.

Bancarotta per distrazione e delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Concorso tra reati – Ammissibilità – Concorso apparente - Esclusione – Disposizioni incriminatrici non regolatrici della stessa materia.

Bancarotta fraudolenta – Beni oggetto della distrazione – Sequestro preventivo – Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato concorrente – Imposizione di un ulteriore vincolo strumentale sugli stessi beni – Preclusione - Misura cautelare alternativa prevista dall’art. 23 bis D. Lgs. 74/2000 – Confisca per equivalente dei beni del reo – Ammissibilità.

Bancarotta per distrazione e delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Concorso – Tutela preferenziale del reato tributario – Esclusione.

E’ configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’ art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000  e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216 L.F., in quanto le relative disposizioni incriminatrici non regolano la stessa materia ai sensi dell'art. 15 c.p., stante la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), la natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), la diversità del soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e dell'elemento soggettivo dei due reati (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che il sequestro preventivo dei beni oggetto delle distrazioni mediante le quali sarebbe stato commesso il delitto di bancarotta fraudolenta, disposto a fini impeditivi allo scopo di evitare il compimento di ulteriori atti di disposizione e la loro dispersione, preclude, a causa della sua esistenza, la possibilità di imporre sui medesimi beni un ulteriore vincolo strumentale  (il sequestro preventivo a fine di confisca diretta del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74 del 2000), in quanto tale ulteriore vincolo risulterebbe inutilmente apposto qualora di quei beni venisse poi disposta la confisca in relazione al reato di bancarotta o se il precedente sequestro preventivo fosse mantenuto a fini conservativi, si deve ritenere che risulti possibile, con riferimento al reato tributario di cui sopra, procedere, come previsto dall’art. 12 bis, primo comma, di detto decreto, alla confisca per equivalente dei beni di cui il reo abbia la disponibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E ’manifestamente infondata l'affermazione, secondo cui il credito tributario dovrebbe ricevere tutela in via preferenziale rispetto a quelle derivante dalla realizzazione del reato di bancarotta, e che quindi il sequestro del profitto del reato tributario dovrebbe prevalere su quello dei medesimi beni disposto in relazione alla bancarotta, ciò in quanto tale prevalenza non è prevista da alcuna disposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%209380.pdf

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