Corte d'Appello di Genova - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
16/12/2009

Corte d'Appello di Genova, 16 dicembre 2009
Dott.ssa Maria Teresa Bonavia - Presidente - Dott. Leila Maria Sanna - Consigliere - Dott.ssa Isabella Silva - Consigliere relatore.
Provvedimento segnalato dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Lamberto Scatena.

La procedura tracciata dall'art. 182 ter l.f. é meramente facoltativa, cosicchè, anche senza fare ricorso ad essa, sarà possibile interpellare il fisco sulla proposta concordataria e chiamarlo ad esprimere il suo voto alla pari di ogni altro creditore. (FG) (Riproduzione riservata)

Il fisco (in persona dell'Agenzia delle Entrate o del Concessionario, qualora il tributo sia già iscritto a ruolo) non ha potere di veto sul concordato e resta dunque assoggettato alla regola del cram down, secondo la quale se la maggioranza dei creditori vota favorevolmente alla proposta, il tribunale può omologare il concordato malgrado il dissenso del fisco. (FG) (Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]