Tribunale di Padova – Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensione del termine concesso al debitore che ha depositato una domanda di concordato preventivo con riserva per la presentazione della proposta e del piano.

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Data di riferimento: 
13/03/2020

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 13 marzo 2020 – Pres. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giud. Maria Antonia Maiolino e Manuela Elburgo.

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 11/2020 – Procedimenti civili e penali pendenti - Sospensione dei termini per il compimento di un qualsiasi atto ad essi relativo – Concordato preventivo con riserva – Termine per la presentazione di proposta, piano e altra documentazione - Assenza di ragioni d’urgenza – Sospensione necessaria.

Alla luce del disposto dell’art. 1/II del D.L. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) si deve ritenere che anche il termine concesso al proponente un concordato preventivo con riserva per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, sesto comma, L.F. debba considerarsi sospeso sino al 22 marzo 2020, in quanto, in assenza di una qualche segnalazione in tal senso, non si può ritenere che ricorra una delle ragioni di urgenza che, ex art. 2, lettera g) dello stesso decreto, escluderebbe la sospensione di detto termine a causa del pregiudizio che questa arrecherebbe alle parti interessate all’avvio di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23451.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: