Corte di Cassazione (29912/2019) – Atti posti in essere dal proponente un concordato “in bianco” inefficaci nei confronti dei creditori. Decisione assunta in sede di reclamo ex art. 26 L.F. ed ipotesi di sua ricorribilità in cassazione.

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Data di riferimento: 
18/11/2019

Corte di Cassazione, dei credit Sez. I civ., 18 novembre 2019, n. 29912 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Guido Federico.

Procedura di concordato preventivo “in bianco” – Richiedente l’ammissione – Atti di straordinaria amministrazione – Compimento in assenza di autorizzazione – Inefficacia nei confronti dei creditori.

Concordato preventivo “in bianco” – Proponente – Affitto d’azienda – Autorizzazione del tribunale – Reclamo – Corte d’appello – Revoca dell’autorizzazione e decisione anche in merito al contratto “a valle” - Pronuncia esorbitante – Natura decisoria – Ricorribilità in cassazione.

L'atto di straordinaria amministrazione compiuto dal richiedente l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco” in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 161, settimo comma, l.fall.  non è annullabile, ma inefficace nei confronti dei creditori; ciò in quanto deve trovare applicazione anche in tale ipotesi la generale disciplina dell'art. 167 l.fall. per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore in corso di procedura in assenza dell'autorizzazione scritta del giudice delegato, che ne prevede l'inopponibilità ai creditori anteriori e non anche l’invalidità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia di concordato preventivo c.d. "in bianco", il provvedimento con il quale il giudice, nel decidere in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. avverso l'autorizzazione, ex art. 161, comma 7, l.fall., al compimento di un atto urgente di straordinaria amministrazione pronunci anche sull'atto "a valle", esorbita dall'ambito della volontaria giurisdizione, assumendo natura decisoria e palesandosi suscettibile di ledere potenzialmente i diritti nascenti dall'atto anzidetto, sicché deve ritenersi ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. (Nella specie, la S.C., cassando il relativo decreto, ha dichiarato la nullità della statuizione con la quale il giudice del reclamo, anziché limitarsi a revocare l'autorizzazione alla stipula di un affitto d'azienda, aveva pronunciato, altresì, l'annullamento del contratto stipulato). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22861.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: