Trib. Ascoli Piceno-Annullamento del concordato preventivo,poteri del tribunale,procedimento,legittimazione attiva.

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Data di riferimento: 
18/12/2009

Tribunale di Ascoli Piceno, 18 dicembre 2009 - Pres. Marangoni - Rel. Agostini.
Segnalazione dell'Avv. Alfredo Frangini

Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Definizione - Intestazione fiduciaria - Vendite simulate.

Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Atti compiuti dopo l'omologazione - Annullamento del concordato.

Concordato preventivo - Annullamento - Legittimazione del commissario giudiziale - Ratio - Potere di controllo del tribunale - Tutela dei meccanismi di formazione del consenso dei creditori.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Partecipazione necessaria del debitore - Principio del contraddittorio - Attività istruttoria - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Accertamento dello stato di insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Impulso del creditore o del pubblico ministero - Necessità - Trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Legittimazione attiva - Intervento volontario del pubblico ministero e degli altri creditori.

La dissimulazione o sottrazione dell'attivo - che può essere addotta a causa di annullamento del procedimento di concordato preventivo - è ravvisabile in qualunque attività preordinata ad occultare beni mobili o immobili, ovvero a sottrarre ai creditori beni destinati alla massa fallimentare, anche con l'utilizzo di strumenti giuridici quali l'intestazione fiduciaria o la vendita simulata, al fine di convincere i creditori medesimi ad accettare una percentuale inferiore. (fb) (riproduzione riservata)

I fatti di distrazione o di dissimulazione dell'attivo scoperti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo e fino all'omologa del medesimo giustificano la revoca o il diniego dell'omologa, mentre gli stessi fatti che vengano scoperti successivamente integrano i presupposti per l'annullamento del concordato. (fb) (riproduzione riservata)

La legittimazione del commissario giudiziale a promuovere l'azione di annullamento del concordato preventivo trova la sua ragion d'essere nel potere di controllo del tribunale finalizzato a tutelare i meccanismi di formazione del consenso verificando che i creditori siano stati posti in condizione di esprimere un voto informato. (fb) (riproduzione riservata)

Il procedimento per risoluzione o annullamento del concordato preventivo è regolato dalle norme, in quanto compatibili, dettate dall'art. 15 legge fallimentare per effetto del richiamo agli artt. 137 e 138 contenuto dell'ultimo comma dell'art. 186; nell'ambito di detto procedimento, retto dal principio del contraddittorio anche nei confronti del debitore, è quindi possibile svolgere attività difensiva ed assumere mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. (fb) (riproduzione riservata)

Con la pronuncia che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo, il tribunale potrà dichiarare il fallimento solo in presenza di apposita istanza in tal senso presentata da un creditore o dal pubblico ministero; in mancanza di tale atto di impulso, ove dovesse ritenere la sussistenza dello stato di insolvenza, il tribunale dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 7, ultimo comma legge fallimentare per consentire al medesimo di richiedere il fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

La legittimazione attiva a promuovere il procedimento per risoluzione o annullamento del concordato preventivo spetta al commissario giudiziale ed ai creditori. Il pubblico ministero e gli altri creditori possono intervenire nel procedimento, il primo ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, gli altri ai sensi dell'art. 105 codice procedura civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]