Corte d'Appello dell'Aquila – Inaccoglibilità da parte del tribunale di un'istanza del proponente di proroga dei tempi previsti per l'esecuzione di un concordato omologato. Eccezione prevista per i sei mesi previsti dalla L. 40/2020, causa Covid 19.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/10/2020

Corte d'Appello di L'Aquila, 05 ottobre 2020 – Pres. Silvia Rita Fabrizio, Cons. Rel. Francesco Salvatore  Filocamo, Cons. Alberto Iachini Bellisarii.

Concordato preventivo – Omologazione – Proponente – Istanza di proroga dei termini previsti per l'esecuzione – Tribunale – Non facoltà di accoglierla – Possibilità di una proroga ex lege –  L. 40/2020 - Ipotesi di proroga automatica di sei mesi causa Covid 19.

Concordato preventivo – Omologazione –  Termine per l'adempimento scaduto - Esecuzione non conclusa – Richiesta di risoluzione - Mancato esercizio da parte dei creditori - Proroga di fatto di tale termine – Altra ipotesi che la giustifica – Proponente – Prova che l'inadempimento non è dovuto a sua colpa o che non è comunque connotato da gravità.

Ferma restando la proroga automatica ex lege di sei mesi prevista in via eccezionale dalla legge 40/2020 dei concordati preventivi già omologati aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, come disposta stante lo stato di emergenza determinatosi a causa del diffondersi dell'epidemia da Covid 19, si deve ritenere che  il tribunale (come pure il comitato dei creditori)  non possa, in accoglimento di un'istanza presentato dal debitore in prossimità della scadenza stabilita per l'adempimento, acconsentire unilateralmente ad una richiesta di modifica della proposta e del piano concordatario come omologati, in particolare per quanto concerne i tempi previsti perché l'esecuzione venga conclusa, ciò anche se la ritenga conveniente per i creditori [nello specifico la Corte territoriale ha revocato il decreto del tribunale che aveva concesso al proponente una proroga di ulteriori 24  mesi rispetto alla scadenza di 48 mesi previsti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I creditori possono di fatto avallare una prosecuzione dell'attività esecutiva del concordato come omologato oltre i tempi previsti, omettendo di instare ex art. 186 L.F. per la conclusione del concordato stesso, così come, in caso contrario, il proponente potrebbe rappresentare nell'eventuale procedimento di risoluzione le ragioni del mancato rispetto di quei termini, dimostrando non essere dovuti ad un suo inadempimento o la non gravità in cui esso si traduce. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24385.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: