Tribunale di Perugia – Concordato “misto”: nomina del liquidatore e disciplina cui deve essere improntata la fase liquidatoria dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

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Data di riferimento: 
01/04/2021

Tribunale di Perugia, Sez. II civ. - Uff. Fallimentare, 01 aprile 2021 (data della pronuncia) -  Pres. Teresa Giardino, Rel. Stefania Monaldi, Giud. Giulia Maria Lignani.

Concordato preventivo c.d. misto – Piano – Prosecuzione dell'attività aziendale – Libertà dell'imprenditore di agire in autonomia – Previsione consentita -  Liquidazione di beni non funzionali – Rilevanza al fine del soddisfacimento dei creditori - Mancata previsione delle modalità di svolgimento - Nomina di un  liquidatore – Necessità – Fondamento.

Concordato preventivo c.d. misto - Prosecuzione dell'attività - Parte liquidatoria del piano -  Esecuzione  da parte di un organo della procedura  - Necessità – Svolgimento attraverso procedure competitive - Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli -  Presupposto perché possa aver luogo.

Seppure la disciplina del concordato con continuità consenta all’imprenditore nello svolgimento dell'attività d'impresa di agire in autonomia, senza essere affiancato da un organo gestorio, si deve  ritenere che, laddove il piano colleghi una parte economicamente rilevante del soddisfacimento dei creditori alla liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (c.d. “concordato misto”) anche se non ne rappresenti l'aspetto prevalente, debba considerarsi  necessario procedere, ancorché la sua presenza non sia ipotizzata nello stesso ricorso e seppure l'art. 186 bis L.F. non disciplini tale modalità, alla nomina di un liquidatore giudiziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., non essendo consentito, né apparendo opportuno, che sia la stessa parte proponente a gestire anche il compimento di complesse attività liquidatorie non dipendenti da scelte inerenti l’esercizio dell’azienda, il cui sollecito compimento risulti necessario nell’economia del piano e che potrebbero essere artatamente ritardate. La liquidazione in tale ipotesi è infatti attività che non riguarda l'esercizio della continuità ed essendo presieduta dal criterio della maggior soddisfazione dei creditori, è necessario sia svolta da un soggetto qualificato a tal fine nominato e ciò, a maggior ragione, laddove il piano non contenga previsioni analitiche ed autosufficienti in merito alle modalità del suo svolgimento nel caso l'imprenditore sia investito anche di quel compito, in modo tale che questi sia tenuto ad operare, anche una volta riacquistata la facoltà di amministrare l'azienda, in modo da adempiere alla proposta concordataria come approvata dai creditori e quindi nei limiti e alle condizioni previsti dal piano (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso del concordato “misto”, fermo restando che sono riservate all'imprenditore, nell'esercizio della continuità della gestione, le scelte aziendali, l'esecuzione della parte liquidatoria deve essere realizzata da un organo della procedura attraverso procedure competitive ancorché non formalizzate, pur tuttavia snelle, rapide ed elastiche, che, quand'anche non regolate dalla legge 163 bis L.F., trovino comunque nella competizione pubblicamente provocata, tramite la massima informazione rivolta agli interessati all'acquisto, la condizione che giustifichi la cancellazione di  iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come da previsione ex art. 108, comma secondo , L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25250.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701, in merito al controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato; Tribunale di Ravenna, 28 aprile 2015 https://www.unijuris.it/node/2656, circa la  disciplina più confacente nell'ipotesi di “ concordato misto”; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139 https://www.unijuris.it/node/5383, che espressamente giustifica l'effetto “purgativo” solo qualora la vendita si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica secondo le regole di cui all'artt. 105 e ss. L.F., come richiamate dall'art. 182, quinto comma, L.F.; Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15699 https://www.unijuris.it/node/1222, a riguardo della necessità di una piena e puntuale attività liquidatoria]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: